Corte costituzionale, 15 febbraio 2012, n. 34 – Incostituzionalità dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria

13.05.2012

Corte costituzionale, 15 febbraio 2012, n. 34

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 recante “Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Norme impugnate

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 recante “l’Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria”, e in particolare dell’art. 3, comma 1, lettere b), c), f) e h), deducendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l) Cost.

 

Argomentazioni della Corte

Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita che l’istituzione dell’Agenzia regionale ed i compiti ad essa assegnati possano sovrapporsi alla disciplina statale e, in particolare, a quella concernente l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, tale disciplina “si collocherebbe nel solco delle materie riservate allo Stato, inerenti all’ordine pubblico e sicurezza, all’organizzazione amministrativa, alla giurisdizione, alle norme processuali e all’ordinamento penale”.

La Corte costituzionale, dunque, analizzando le funzioni in capo all’Agenzia regionale, rileva che “le disposizioni in esame peraltro sovrapponendosi in maniera distonica a quelle nazionali invadono l’ambito di competenza esclusiva riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di ordine pubblico e sicurezza”.

La Corte, poi, riprendendo la propria giurisprudenza, afferma che l’istituzione di un’apposita Agenzia regionale “il cui nome di per sé evoca un ruolo operativo non riducibile a meri compiti istruttori, consultivi o di studio e ricerca” e il fatto che l’ambito di intervento, inteso nel suo complesso, (come sopra evidenziato) è “parzialmente sovrapponibil[e] con le competenze statali in materia di sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati” sono valutati elementi già di per sé idonei a concludere che la Regione ha invaso la materia dell’ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (sentenza n. 325 del 2011).

La legge regionale, oggetto del presente esame, attribuendo, oltre alle facoltà precedentemente descritte, anche precisi compiti di amministrazione, vigilanza e custodia dei beni sequestrati, si muove “in direzione opposta rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale di gestire in maniera unitaria e coordinata i beni sequestrati e di programmare organicamente la loro destinazione”.

La legge regionale n. 7, a differenza di quanto previsto dalla legislazione nazionale, conferisce direttamente all’Agenzia, e non alla Regione, sia la facoltà di chiedere in assegnazione detti beni, sia il compito di amministrare quelli eventualmente assegnati alla Regione Calabria.

Infine, le funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni da parte dei soggetti assegnatari e sull’effettiva corrispondenza tra la destinazione ed il loro utilizzo si sovrappongono a quelle previste in capo alla più volte menzionata Agenzia nazionale, la quale, oltre al potere-dovere di verificare detto utilizzo, dispone del potere di revoca del provvedimento di assegnazione e destinazione (art. 112, lettere g e h, del d.lgs. n. 159 del 2011). Allo stesso modo, la previsione della collaborazione con gli appositi organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca – oltre a ledere l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., perché stabilisce unilateralmente forme di coordinamento che coinvolgono attribuzioni dello Stato – coincide con le funzioni demandate all’Agenzia nazionale nella fase che precede la confisca (art. 110, lettere b e c, del d.lgs. n. 159 del 2011).

Conclusioni della Corte

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 recante “l’Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria”.

Luca Di Donato