Corte costituzionale, 16 aprile 2012, n. 109 – Sospensione cautelare dell’esecuzione delle sentenze tributarie

11.05.2012

Corte costituzionale, sentenza n. 109, 16 aprile 2012

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel procedimento cautelare vertente tra la s.p.a. Mazzoni Pietro e l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano.

Norme impugnate

La Commissione tributaria regionale della Lombardia dubita – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 53, primo comma, 111, primo e secondo e 113 Cost.  – della legittimità dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), il quale stabilisce che “Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.

La Commissione tributaria – preso atto che, in base al primo comma dell’art. 337 del codice di procedura civile, “L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 4072 e che, in forza del primo comma dell’art. 373 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione” – afferma che il denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 víola i parametri costituzionali sopra citati, nella parte in cui “non prevede la possibilità di sospensione dell’esecutività della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, quando dalla sua esecuzione possa derivare all’esecutato un grave ed irreparabile danno”.

Argomentazioni della Corte

La Corte costituzionale considera la questione oggetto d’esame “non è fondata”, in quanto la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, la Commissione muove dal presupposto interpretativo che il denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 escluda l’applicabilità dell’art. 373 cod. proc. civ. alla sentenza tributaria di appello e, quindi, la possibilità, prevista da tale articolo, di sospendere l’esecuzione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, nel caso in cui dalla sua esecuzione possa derivare un “grave ed irreparabile danno”. Secondo la Corte, il rimettente “basa tale assunto interpretativo su tre distinte argomentazioni, nessuna delle quali è, però, fondata”.

– In primo luogo, la Commissione tributaria regionale osserva, dal punto di vista delle littera legis, che il denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, escludendo espressamente l’applicazione del primo comma dell’art. 337 cod. proc. civ. al caso di impugnazione delle sentenze tributarie, vieta la sospensione dell’esecuzione di dette sentenze.

La Corte, riprendendo la propria giurisprudenza e, segnatamente la sentenza n. 217 del 2010, afferma che “la lettera della disposizione impugnata consente un’interpretazione diversa da quella accolta dal rimettente”. In particolare, “quest’ultima disposizione testualmente stabilisce che è esclusa l’applicazione al processo tributario dell’art. 337 cod. proc. civ. Il primo comma di tale articolo, a sua volta, statuisce che l’impugnazione delle sentenze non ha effetto sospensivo dell’esecuzione di queste, fatte salve le disposizioni degli artt. 283, 373 […] e 407. Il primo comma dell’art. 373 cod. proc. civ. (fatto salvo, come visto, dal primo comma dell’art. 337 cod. proc. civ.), da un lato, ribadisce che il ricorso per cassazione, al pari delle altre impugnazioni, non sospende l’esecuzione della sentenza e, dall’altro, consente che il giudice di appello, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disponga che la esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione”. Dunque, secondo il combinato disposto delle norme, si potrebbe giungere alla seguente prima conclusione, ovvero che è “<<esclusa>> l’applicazione al processo tributario della regola (fissata dal primo comma dell’art. 337 cod. proc. civ.) secondo cui le impugnazioni delle sentenze non hanno effetto sospensivo dell’esecuzione di queste. In tal modo si renderebbero applicabili, proprio perché non piú <<eccezionali>>, le ipotesi di sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza impugnata previste dagli «artt. 283, 373 […] e 407» cod. proc. civ. e fatte salve dallo stesso art. 337 del medesimo codice”.

– In secondo luogo, la Commissione tributaria regionale osserva che : a) la disposizione denunciata, in quanto norma speciale riguardante le sentenze tributarie di appello, rende inapplicabile la disciplina cautelare dettata per il procedimento di primo grado (l’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce, infatti, che nel procedimento di appello si osservano le norme previste per il procedimento di primo grado solo «in quanto applicabili»); b) la normativa processuale tributaria, sul punto, è «specifica» e «prescinde totalmente dalla disciplina dell’esecutività delle sentenze civili»; c) l’art. 19 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nell’introdurre la possibilità, in grado di appello, della sospensione dell’esecuzione delle sole sanzioni, presuppone che il combinato disposto degli artt. 47, 49 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preveda il potere di sospendere l’esecuzione della sentenza.

La Corte considera che: “tali rilievi non sono di ostacolo alla suddetta interpretazione adeguatrice”. Infatti, secondo la Corte, “è sufficiente osservare al riguardo, seguendo l’ordine argomentativo del rimettente, che: a) non è pertinente il richiamo all’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la sollevata questione attiene all’applicabilità alle sentenze tributarie di appello del secondo periodo del primo comma dell’art. 373 cod. proc. civ., che prevede la sospensione dell’esecuzione di tali sentenze, e non attiene all’applicabilità nel grado di appello di norme previste per il procedimento di primo grado; b) l’interpretazione della disposizione denunciata, contrariamente a quanto sembra sostenere il rimettente, concerne la specifica disciplina del processo tributario; c) la previsione della sospensione, in grado di appello, dell’esecuzione delle sanzioni tributarie, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 472 del 1997, riguarda la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e non della sentenza di appello impugnata per cassazione”.

– In terzo luogo, la Commissione tributaria regionale deduce che [la propria] interpretazione della disposizione censurata “è sostenuta sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, sia dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale”.

Secondo la Corte “Tale argomentazione non può considerarsi decisiva, data l’incontestata mancanza di un diritto vivente circa l’interpretazione della suddetta disposizione che escluda l’applicazione al processo tributario dell’art. 373 del cod. proc. civ. Assume, dunque, rilievo la plausibilità della prospettata interpretazione adeguatrice”.

La Corte, infine, richiama sia la propria giurisprudenza sia quella della cassazione, le quali sono concordi nell’interpretare  il  comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel senso che esso “non impedisce al giudice di sospendere l’esecuzione delle sentenze tributarie d’appello ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ.”. In particolare, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2845 del 2012, ha sostenuto che: “Al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo, [in base alla quale] il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”.

 

Conclusioni della Corte

 A seguito della riscontrata possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 discende, dunque, la non fondatezza della questione.

Luca Di Donato