Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 269 del 2012 – Scelta organizzativa dell’amministrazione – scorrimento di graduatoria di mobilità o indizione di nuovo concorso – giurisdizione A.G.A.

11.05.2012

In tema di mobilità volontaria, il diritto fatto valere dal ricorrente allo scorrimento della graduatoria di cui alle procedure di mobilità rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro, ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001.

Tuttavia laddove il riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti dei provvedimenti di indizione dei nuovi concorsi, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

(Nel caso in esame, il ricorrente vuole fare valere il suo diritto allo scorrimento della  graduatoria (nella specie di mobilità), condizionatamente alla rimozione degli atti che, invece, indicono procedure concorsuali. Sicché, avendo l’Amministrazione optato per la copertura dei posti mediante nuovo concorso invece che attraverso lo scorrimento della graduatoria di mobilità, la domanda dell’idoneo di essere assunto comporta necessariamente la previa verifica della conformità a legge della relativa delibera, in quanto l’esistenza del diritto da lui invocato potrebbe essere affermata solo dopo aver negato la legittimità della decisione di pubblicare il nuovo bando. Ne deriva la competenza dell’A.G.A.).

 

Il testo della pronuncia è reperibile al seguente indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201109038/Provvedimenti/201200269_11.XML

a cura di Daniela Bolognino