Corte costituzionale, sentenza del 9 marzo 2012, n. 51 – La stabilizzazione di personale precario (senza fare ricorso alle procedure concorsuali) è illegittima

09.05.2012

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso – in riferimento agli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonché all’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane).

La prima delle norme censurate, l’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2011, stabilisce che «L’amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendone i presupposti di legge, prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e LSU delle soppresse Comunità montane, in applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme di settore disciplinanti l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili».

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma in oggetto sia illegittima, in quanto:

–                      in contrasto con l’art. 97 Cost., perché consentirebbe, senza l’espletamento di alcuna procedura concorsuale, la stabilizzazione di soggetti titolari di un rapporto di lavoro non ricompreso nella normativa statale di principio, quali risultano essere i lavoratori già impiegati nei lavori socialmente utili (LSU) delle soppresse Comunità montane;

–                      in contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. poiché facendo ricorso all’istituto della mobilità con conseguente inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli dall’amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti di personale impiegato nei cosiddetti LSU e concretizzando una «cessione del contratto» verrebbe ad intervenire nell’ambito dell’ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il Governo lamenta inoltre l’illegittimità dell’art. 11, comma 10, della medesima legge regionale, il quale prevede la destinazione, da parte della Regione in sede di manovra finanziaria annuale, di risorse finanziare al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto LSU in servizio presso le soppresse Comunità montane. In tal caso, la norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto si pone in contrasto con principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica dall’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure.

Con riferimento al comma 1 la Corte rileva, anzitutto, il contrasto con l’art. 97 Cost., perché prevedendo la stabilizzazione di soggetti titolari di meri rapporti precari (e, quindi, una forma di assunzione riservata senza «predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale») viola il principio dell’assunzione tramite pubblico concorso. Ritiene, inoltre, che la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori LSU in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, «incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione): materia questa che rientra nell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Infine, la pronuncia di illegittimità ha colpito anche il comma 10.

Ad avviso della Corte, infatti, l’art. 11, comma 10, delle legge regionale del Molise n. 6 del 2011, disponendo la destinazione di risorse finanziarie al fine di promuovere una stabilizzazione generalizzata di personale precario – senza procedure concorsuali o selettive e/o attitudinali di alcun tipo, né limiti a tale tipo di assunzione – difformemente da quanto previsto dall’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, lede la competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane).

a cura di Giovanna Perniciaro