Agenda digitale e crescita del Paese: il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012

08.05.2012

Tra le recenti norme finalizzate a favorire la crescita del sistema Paese, si annovera il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Il decreto contiene diverse e rilevanti disposizioni anche in tema di sviluppo tecnologico ed informatizzazione pubblica, destinate a modificare la principale norma di riferimento in materia, ossia il codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005, modificato a più riprese a partire dal 2006).

E’ anzitutto oggetto di specifico approfondimento il controverso tema della “identità digitale” (Sezione I, articoli da 1 a 5) con la previsione, tra l’altro, che al privato sia attribuita la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo “domicilio digitale” (art. 4). Significativa, peraltro, è l’estensione dell’uso della posta elettronica certificata da parte delle imprese individuali, prevista dall’art. 5.
Il decreto, inoltre, affronta il tema dell’amministrazione digitale e dei dati di tipo aperto (Sezione II, articoli da 6 a 9). In particolare, sostituendo il comma 3 dell’art. 68 del codice dell’amministrazione digitale (in materia riuso), all’art. 9, definisce, rispettivamente, il “formato dei dati di tipo aperto” e i “dati di tipo aperto”. Il formato dei dati di tipo aperto è definito come un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. I dati di tipo aperto sono definiti come dati che hanno le caratteristiche di essere disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e di essere accessibili e resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Le Sezioni III e IV del decreto sono invece dedicate a specifici ambiti “strategici” e, rispettivamente, la Sezione III (articoli 10 e 11) all’Agenda digitale per l’istruzione e la Sezione IV (articoli 12-13) alla sanità elettronica. Sono temi cruciali in materia di servizi on line della pubblica amministrazione riguardanti settori in cui per l’innovazione tecnologica può generare significativi miglioramenti in termini sia di efficienza gestionale, sia di efficacia del servizio reso.
Il decreto, alla Sezione V (articoli 14-15), tratta anche dei temi, a vario titolo collegati, del digital divide (e, quindi, della banda larga) e dei pagamenti elettronici, dettagliando la previsione di cui all’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale.
E’ inoltre rilevante la Sezione VI (spec. art. 16), dedicata alla giustizia digitale, in cui le normative di riferimento, a partire dal codice di rito, sono oggetto di modificazioni finalizzate a rendere possibile l’adozione di sistemi ICT da cui dovrebbe derivare una riduzione dei tempi della giustizia e, nel contempo, una riduzione dei costi di gestione.
Infine, particolarmente innovativo sembra l’art. 20 del decreto, dedicato alle “comunità intelligenti” (art. 20), ossia a “luoghi” di condivisione di dati e servizi, nonché di riuso di sistemi e applicazioni.

A cura di Giuseppe Cammarota