Corte Costituzionale, 23.11.2011, n. 309 – Illegittima la disciplina regionale lombarda della ristrutturazione mediante "demolizione e ricostruzione" senza vincoli di sagoma: le categorie generali d'intervento edilizio del Testo Unico valgono quali principi fondamentali del governo del territorio.

05.05.2012

Sentenza Corte Costituzionale, 23 novembre 2011, n- 309  (Pres. Quaranta – Red. Cassese)

EDILIZIA E URBANISTICA – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – NOZIONE – RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE – RISPETTO DELLA SAGOMA ORIGINARIA DELL’EDIFICIO – NECESSITA’ –

GOVERNO DEL TERRITORIO – DEFINIZIONE DISCIPLINA INTERVENTI EDILIZI E TITOLI ABILITATIVI – CATEGORIE D’INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 3, D.P.R. 380/2001 – PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA – NECESSARIA UNIFORMITA’ CATEGORIE INTERVENTI – POTENZIALE IMPATTO SULLA TUTELA DEL PAESAGGIO –

EDILIZIA E URBANISTICA – ARTT. 103 e 27, COMMA 3, LETT. D) L. R. LOMBARDIA N. 12/2005 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA VINCOLI DI SAGOMA DELL’EDIFICIO – CONTRASTO CON L’ART. 3, COMMA 1, LETT. D) D.P.R. 380/2001 – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

Alla stregua della disciplina statale delle differenti tipologie d’interventi edilizi, dettata dall’art. 3, d.P.R. n. 380/2001, le opere di “ristrutturazione edilizia” mediante demolizione e ricostruzione postulano identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – diversamente configurandosi un intervento di nuova costruzione.

Rappresentano principi fondamentali della materia del “governo del territorio” le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. D’altra parte la linea di distinzione tra le differenti tipologie d’intervento edilizio non può non essere dettata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, perchè un’eventuale difformità normativa tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio […] della Nazione» (art. 9 Cost.), valore costituzionale la cui tutela è assunta tra i compiti legislativi esclusivi dello Stato.

Ne consegue che l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall’art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. Parimenti lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost., è l’art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi.

a cura di Michele Ferrante


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