Distribuzione gas: l’AGCM sanziona 2iGAS e Linea Distribuzione per intesa restrittiva della concorrenza

03.05.2012

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato 2iGAS Infrastruttura Italiana Gas S.r.l. (all’epoca della costituzione dell’illecito E.ON. Rete S.r.l.), società attiva nella distribuzione di gas naturale in 300 Comuni italiani, e Linea Distribuzione S.r.l. (LD), attiva invece in 74 Comuni nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Padova, Parma, Pavia e Vicenza, per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza.

Nello specifico, l’istruttoria è stata avviata, con apposita delibera del 2 marzo 2011, in seguito ad una denuncia presentata dal Comune di Casalmaggiore in data 20 luglio 2010, successivamente integrata con ulteriori comunicazioni. Oggetto della segnalazione, problematiche riscontrate dal Comune stesso con la società 2iGAS nel riaffidamento della concessione del servizio di distribuzione di gas naturale, scaduta il 31 dicembre del 2009 e, in particolare, si sottolineava il comportamento elusivo del gestore medesimo, il quale negava l’accesso ai propri impianti ai soggetti invitati  a partecipare alla procedura di gara per il riaffidamento della concessione del servizio suddetto.

In seguito agli accertamenti risultanti dal procedimento istruttorio, è emerso che 2iGAS e LD si sono costituite in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) per partecipare alla gara indetta dal Comune di Casalmaggiore per il riaffidamento della concessione del servizio di distribuzione di gas, pur possedendo entrambe i requisiti minimi necessari a competere singolarmente, restringendo in tal modo la concorrenza all’interno del mercato rilevante oggetto della concessione.

Più nel dettaglio, con una delibera datata 24 giugno 2010, il Comune di Casalmaggiore ha deciso di indire, per l’estate dello stesso anno, una gara informale per l’affidamento del servizio sopracitato, presentandosi come capofila di un gruppo di otto Comuni della Provincia di Cremona; in cinque di questi ultimi il concessionario uscente era 2iGAS Infrastruttura Italiana Gas S.r.l. (2iGAS), nei restanti tre era Linea Distribuzione S.r.l. (LD). Per partecipare alla gara, le due società si sarebbero costituite in Associazione Temporanea di Impresa, stabilendo congiuntamente l’offerta da presentare, allo scopo precipuo di ripartirsi territorialmente le concessioni secondo la logica dello status quo ante, vale a dire continuando, al termine della gara di appalto, a gestire autonomamente il servizio di distribuzione di gas esattamente negli stessi  Comuni nei quali avevano precedentemente la concessione, restringendo in tal modo la concorrenza reciproca nel mercato rilevante messo a gara e aggiudicandosi le condizioni economiche più favorevoli consentite dal bando.

L’AGCM, accertata la sussistenza dell’illecito, ha così sanzionato 2iGAS, Linea Distribuzione e le loro società madri, E.ON. Italia e Linea Group Holding, per un importo complessivo pari a 1.334.983 euro, di cui, rispettivamente, 1.205.308 euro a carico di 2iGAS e E.ON. Italia e 129.675 euro a carico di LD e Linea Group Holding.

 

Il testo del Provvedimento con il quale è stata accertata la sussistenza dell’illecito e decisa la comminazione delle sanzioni può essere reperito al seguente link:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3280-i740chiusura.html

a cura di Giorgiana Grazioli