TAR Lecce, 27.4.2011, n. 743 – per il Giudice salentino la "specificazione" ex art. 940 c.c. è una ragionevole via d'uscita dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della c.d. "acquisizione sanante".

30.05.2011

TAR Puglia – Lecce, sez. I, sentenza 27 aprile 2011, n. 743.

ESPROPRIAZIONE PER P.U. – INVALIDITA’ DELLA PROCEDURA – SORTE DELL’OPERA PUBBLICA REALIZZATA SUL SUOLO NON LEGITTIMAMENTE ACQUISITO – RICOSTRUZIONE DISCIPLINA APPLICABILE DOPO DECLARATORIA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ART. 43 D.P.R. 327/01 – ACQUISIZIONE A TITOLO ORIGINARIO DEL SUOLO PER SUA “SPECIFICAZIONE” NELL’OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 940 C.C. – CONSEGUENZE.

Dopo la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’istituto della c.d. “acquisizione sanante”, di cui all’art. 43 D.P.R. n. 327/01, per consolidare l’effetto acquisitivo del suolo alla mano pubblica, indotto dalla sua ormai irreversibile trasformazione, può utilizzarsi un’applicazione estensiva del principio codificato dall’art. 940 c.c., che riconnette l’acquisto a titolo originario della cosa mobile, quale risultante dalla “specificazione” di un diverso bene.
Per effetto della specificazione del fondo la proprietà dell’opera pubblica viene acquistata, a titolo originario, dall’ente specificatore nel momento in cui l’opera di specificazione è completata, cioè si è avuta la specificazione; questo non in conseguenza di un illecito ma di un istituto che affonda le sue radici nel diritto romano e costituisce un fatto che dà diritto ad un indennizzo non un illecito che dà diritto al risarcimento del danno. Sull’acquisto non influisce quanto può essere ritenuto o meno dal giudice, sicchè le norme che disciplinano il fenomeno sono “precise e prevedibili”, rispettano le indicazioni del giudice di Strasburgo. Le stesse sono anche “accessibili “: quando l’opera è stata realizzata in violazione dei termini fissati, la richiesta indennitaria può essere avanzata nel termine di dieci anni dalla verificazione del fatto; se invece l’opera è stata realizzata a seguito di una procedura successivamente annullata il termine prescrizionale decorre, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè da quando è passata in giudicato la pronuncia che ha annullato gli atti della procedura.

a cura di Michele Ferrante


Scarica documento