La Consulta limita la possibilità per le Regioni di adottare norme regolamentari in materia ambientale (Corte cost., 03-03-2011, n. 70)

30.05.2011

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, comma secondo, lett. s) Cost., l’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 – Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e Gestione delle aree protette in Basilicata), nella parte in cui ha inserito il comma 9 all’art. 19 della legge della Regione Basilicata n. 28 del 1994. Questo comma, infatti, nello stabilire che gli enti Parco regionali possono adottare provvedimenti specifici fino all’approvazione del Piano del Parco anche in deroga al divieto, sancito dall’art. 11, comma 3, della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), di attività ed opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, viola la competenza esclusiva statale prevista in tema di tutela dell’ambiente e che esclude la possibilità per le Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la suddetta materia, pur in assenza della relativa disciplina statale. È, pertanto, ictu oculi che l’articolo censurato, nell’attribuire al Consiglio Regionale un potere regolamentare nella predetta materia che, invece, la legge statale, riserva alla competenza dell’Ente Parco, e nel consentire la deroga ai divieti che l’art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1994 stabilisce in conformità al precitato art. 11, comma 3, della legge quadro n. 394 del 1991, va ad incidere sulla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, sì da risultare costituzionalmente illegittimo.

Pietro Falletta