La pianificazione di settore dell’attività estrattiva deve contemperare interesse economico e interessi ambientali

29.05.2011

Come la generale pianificazione urbanistica, così la pianificazione di settore dell’attività estrattiva deve contemperare la pluralità degli interessi coinvolti: dall’interesse economico dell’impresa esercente l’attività stessa (interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, non meno del diritto di proprietà, riconosciuto e garantito dal successivo articolo 42), a quegli ulteriori interessi di rango costituzionale, che attengono alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini (articoli 9 e 32 della stessa carta costituzionale). Sia la libera iniziativa economica, sia le facoltà del proprietario in ordine all’utilizzo dei propri beni vengono, nella medesima carta costituzionale, subordinati all’ “utilità” o alla “funzione” sociale, con riconosciuto carattere di valore primario dell’ordinamento delle esigenze di tutela ambientale o di salvaguardia della salute dei cittadini, quali interessi pubblici idonei a giustificare il sacrificio di singoli interessi privati (Cons. Stato Sez. VI, 04-04-2011, n. 2083)

Pietro Falletta