Corte Costituzionale, sentenza n. 69 del 2011 – legge Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 – Trasformazione contratti di lavoro precario in contratti di lavoro a tempo indeterminato – illeg. cost.

28.05.2011

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 83 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010).

Delle questioni sottoposte a censura di legittimità costituzionale si procederà all’analisi delle principali questioni  relative al rapporto di lavoro pubblico.

Il rimettente sottolinea che la disposizione ai cui all’art. 1, commi da 55 a 63 della legge regionale è già stata dichiarata illegittima  con sentenza n. 215 del  2009 per violazione del principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost.. Tale disposizione ha subito delle modifiche che hanno operato un richiamano ad alcune diposizioni di legge statale in materia di pubblici concorsi, che “limitano la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro precario in lavoro a tempo indeterminato, per i dirigenti di primo livello, ai soli soggetti che, in conformità alle norme statali predette, siano stati selezionati dall’inizio mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello, e a condizione che siano stati utilmente inseriti in graduatorie concorsuali pubbliche” (in particolare: d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) del servizio sanitario nazionale.)

La normativa regionale si presenta per il ricorrente ugualmente illegittima in quanto viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e di quella concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

La Corte Costituzionale ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010».

La disciplina regionale che autorizza gli enti del servizio sanitario regionale a trasformare contratti di lavoro precario o flessibile, attualmente in corso o comunque già stipulati, in veri e propri contratti di lavoro a tempo indeterminato viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), ed i  principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

La disposizione incidendo sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto e prevedendo la  costituzione di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrabile nella materia dell’ordinamento civile, disciplinata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di competenza esclusiva del legislatore statale.

Le norme regionali censurate sono, inoltre, illegittime anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.. L’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 nel consentire la stabilizzazione del personale precario, limita tale possibilità al solo personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01, sicchè è esclusa lastabilizzazione per il personale dirigenziale (previsione confermata anche  dall’art. 2, commi da 71 a 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010). Ancora la Corte Costituzionale sottolinea che“la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 169 del 2007).”

Sentenza su: 

http://www.giurcost.org/decisioni/index.html

a cura di Daniela Bolognino