Corte Costituzionale, sentenza 9 febbraio 2011, n. 52 – ancora sul rispetto dell'art. 97, comma 3, Cost. per accesso al lavoro pubblico

28.05.2011

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico), nella parte in cui prevede l’espletamento di un concorso riservato per l’accertamento della idoneità e per l’inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale della Fondazione Gabriele Monasterio, di coloro  che non siano stati assunti con procedura selettiva pubblica. La normativa violerebbe  i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e la regola del pubblico concorso per l’accesso all’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (articoli 3 e 97 della Costituzione).

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico).

La Consulta, richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale, sottolinea che il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile con la previsione per legge di condizioni di accesso volte a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, “non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno”.

Sicchè le selezioni caratterizzate da una “arbitraria forma di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi devono essere ritenute in contrasto con il principio costituzionale di cui all’art. 97, comma 3, Cost. anche in caso di trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo”.

Nel caso in esame la legge della regione Toscana è “orientata all’interesse del singolo soggetto (già assunto a tempo indeterminato dalla Fondazione, all’epoca ente di diritto privato, con contratto privatistico) alla stabilizzazione alle dipendenze dell’ente trasformatosi in ente di diritto pubblico”. “Un siffatto interesse non appare idoneo ad assurgere, alla stregua della richiamata giurisprudenza costituzionale in materia, al rango di «peculiare e straordinaria ragione di interesse pubblico» tale da legittimare la deroga alla regola del pubblico concorso per l’accesso all’impiego pubblico”.

a cura di Daniela Bolognino