Corte costituzionale, 7 febbraio 2011, n. 45 – Prima viene la definizione, con lo Statuto, della forma di governo regionale, poi viene la legge elettorale regionale

28.05.2011

Corte costituzionale, 7 febbraio 2011, n. 45

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Basilicata

Norme impugnate e parametri di riferimento:

E’ impugnato l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, nella misura in cui, modificando in misura significativa il sistema di elezione regionale in assenza della previa approvazione del nuovo Statuto regionale (l’art. 1 della legge impugnata elimina, infatti, la quota di candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti – cd. “listino”), violerebbe l’art. 5, primo comma della l.cost. n. 1/1999

 

Argomentazioni della Corte:

La Corte costituzionale ricostruisce il regime transitorio previsto dall’art. 5 della l.cost. n. 1/99, il quale prevede che, fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale, resta fermo il sistema elettorale regionale dettato dalla legislazione statale, ed in particolare dalle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43.

Le disposizioni regionali impugnate, disciplinando il sistema elettorale regionale prima dell’approvazione dello Statuto, sono in contrasto con la suddetta disciplina transitoria. Come la Corte ha già avuto modo di osservare, infatti, l’entrata in vigore della legge elettorale prima dello statuto potrebbe introdurre elementi di disfunzionalità, fino all’estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria; in altri termini, invertire (temporalmente e logicamente) il rapporto tra la forma di governo regionale e la legge elettorale regionale potrebbe produrre elementi di incoerenza.

Tale rilievo generale non esclude che la legge regionale possa modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti. In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale impugnata (relative, rispettivamente, al previo riparto tra le Province del numero dei seggi assegnati alle liste provinciali e all’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella l.r. n. 3/2010 alla successiva legislatura) possono essere considerate legittime, in quanto, appunto, contenenti solo una disciplina di dettaglio.

Decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 e dell’art. 1 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 19, recante modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 3/2010. Le altre censure sollevate dal ricorrente sono giudicate non fondate.

Elena Griglio