Tar Lazio, sez. II-quater, 24 marzo 2011, n. 2659 – Esportabilità di cose straniere e requisito di “italianità” dell’opera

27.05.2011

La sentenza n. 2659/2011 in rassegna affronta il problema dell’esportabilità delle cose di pregio di fattura straniera che non siano stati dichiarati “beni culturali”; nella specie, trattasi di una commode Luigi XV di proprietà della Edmond J. Safra Philantropic Foundation, e richiesta dal Direttore del Louvre fin dal 1984 che ne aveva sollecitato all’Italia il rientro in Francia al fine di destinarlo ad un’esposizione permanente nel Museo di Versailles.

I problemi giuridici posti dalla sentenza sono due.

In primo luogo, i rapporti tra valutazioni dell’Ufficio all’esportazione e della competente Commissione tecnico-scientifica deputata ad esprimere le proprie considerazioni sulla base di una legittimazione normativa ancora risalente al 1913 (r.d. n. 363, esecutivo della legge Rosadi del 1909) e sulla scorta di criteri databili al 1973 e fissati da esperti del calibro di Giulio Carlo Argan.

Sul punto, la sezione II-quater del Tar Lazio chiarisce che le norme organizzatorie in materia di esportazione “riservano in via esclusiva agli organi dell’Amministrazione centrale ogni valutazione in merito alla sussistenza dei caratteri per la dichiarazione dell’interesse storico-artistico di un bene nonché l’adozione del relativo provvedimento nonché una funzione consultiva – in merito, – nei confronti dell’Ufficio Esportazione e non viceversa”. Il Tar Lazio conferma, così, l’impostazione risalente all’art. 8, comma 3, legge 20 giugno 1909, n. 364 (c.d. legge Rosadi), secondo cui “nel caso di dubbio da parte dell’ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all’esame dell’ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al consiglio superiore”.

Ne consegue che un’eventuale valutazione negativa in ordine all’esportabilità di un bene espressa dall’Ufficio esportazione devono necessariamente recedere rispetto alla differente valutazione del Comitato tecnico-scientifico del Consiglio superiore per i beni culturali.

Il secondo e centrale profilo problematico affrontato dal Tar Lazio concerne la sorte del procedimento di autorizzazione all’esportazione di un bene straniero ove il procedimento di vincolo si concluda negativamente e la cosa, quindi, non venga qualificata come bene culturale. Il thema decidendum affrontato consiste nell’analisi del rapporto tra requisito della italianità di un bene (la commode Luigi XV) e la possibilità ch’esso possa dirsi appartenente al patrimonio culturale nazionale, indipendentemente dal riconoscimento tecnico come bene culturale e dalla sua origine straniera. Al riguardo, svolgendo argomenti condivisibili e frutto di attenta e approfondita meditazione, la sentenza n. 2659/2011 conclude nel senso della libera esportabilità della cosa di origine straniera non dichiarata bene culturale ove non consista in una componente imprescindibile del patrimonio culturale nazionale.

a cura di Antonio Leo Tarasco


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