Deve essere dichiarata la giurisdizione ordinaria sulla controversia, siccome non si configura materia di giurisdizione amministrativa di legittimità. 1.1. E’ pacificamente accertato che i ricorrenti siano inquadrati nell’organico dell’amministrazione comunale mediante l’inserimento in un rapporto gerarchicamente strutturato, con la conseguenza che è la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (la quale trova la sua fonte nei regolamenti interni dell’ente e nella contrattazione collettiva, ai sensi della /L. 8 giugno 1990, n. 142,art. 4, nel testo vigente all’epoca della stipulazione del c.c.n.l. del 31 marzo 1999) a stabilire i rispettivi diritti ed obblighi delle parti e a vincolare, in via definitiva, il dipendente all’ente datore di lavoro. Alla stregua di tale presupposto, l’assegnazione di una qualifica rileva, in generale, nella disciplina comune del rapporto di lavoro ai fini della identificazione della prestazione convenzionalmente pattuita e della collocazione della posizione lavorativa così stabilita nel sistema di inquadramento contrattuale (cfr. Cass. 29 marzo 2007, n. 7731).
Corte di Cassazione Civile Sez. Unite, Ord., 14-04-2010, n. 8836 – La giurisduzione sulle controversie relative alle posizioni organizzative spetta al giudice ordinario
16.05.2011