Corte costituzionale, 19 luglio 2011, n. 229 – Termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica

14.05.2011

Corte costituzionale, 19 luglio 2011, n. 229

Norme impugnate e parametri di riferimento

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale), in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma Cost., all’art. 3, comma 1, lettera b), e al Titolo III della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

La Corte, innanzitutto, individua le disposizioni relative al patto di stabilità interno. In particolare, l’art. 7-quater, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, prescrive l’obbligo per le Regioni di comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, “entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica”. Successivamente, l’art. 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha spostato il suddetto termine al 30 giugno di ciascun anno.

La normativa regionale impugnata, ovvero l’art. 6, comma 1, prevede che gli enti locali trasmettano, all’Assessorato regionale competente, le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun anno. Il comma 2, dell’art. 6, prevede che, per l’anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali trasmettano le richieste di modifica entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge regionale.

Dunque, sulla base di un confronto tra le disposizioni sopra citate, si può individuare l’oggetto delle censure, ovvero il termine fissato dalla legge regionale per la trasmissione all’Assessorato regionale, da parte degli enti locali, delle richieste di modifica degli obiettivi dei singoli enti locali.

Argomentazioni della Corte

 

La Corte dispone che l’art. 6 della legge regionale debba rientrare nell’alveo della materia del “coordinamento di finanza pubblica”. La Corte, in base ad una consolidata giurisprudenza, sostiene che la piena attuazione del coordinamento di finanza pubblica si esplica anche “nell’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo” (sentenza n. 376 del 2003, sentenze n. 112 del 2011, n. 57 del 2010, n. 190 e n. 159 del 2008).

La Corte ricorda, inoltre, che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica debbano essere applicati anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (sentenze n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007).

La Corte, infine, spiega la necessaria omogeneità dei termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica: “tempi non coordinati delle attività di monitoraggio (…) provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d’insieme, indispensabile perché si consegua l’obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica (…). E ancora “la premessa per la determinazione del quadro nazionale, da inserirsi in quello europeo, è la disponibilità preventiva di dati certi e completi. Non è pertanto accettabile che i termini per la comunicazione dei dati, da parte delle singole Regioni, siano successivi a quelli stabiliti su base nazionale. Non le singole date – stabilite ed eventualmente modificate dalle leggi statali – costituiscono principi fondamentali, ma il necessario allineamento cronologico, che consenta lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l’impegno ad osservare il patto di stabilità”.

Decisione della Corte

 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 6 della legge regionale della Sardegna n. 16 del 2010, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

Luca Di Donato