Regolamento sull’iniziativa dei cittadini europei – Regolamento UE n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (GUUE L 65/1 dell’11.3.2011).

10.05.2011

Il Regolamento n. 211/2011, adottato in data 16 febbraio 2011, e che si applicherà dal 1° aprile 2012, stabilisce le procedure e le condizioni relative a un’iniziativa dei cittadini, quale meccanismo previsto all’articolo 11 TUE e all’articolo 24 TFUE.

Si tratta di un nuovo strumento di democrazia partecipativa che offre ai cittadini dell’Unione europea (un milione di firmatari appartenenti ad almento un quarto degli Stati membri) la possibilità di sollecitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare proposte normative per le quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione europea ai fini dell’applicazione dei trattati.

Per rendere l’Europa più accessibile e più vicina ai cittadini europei il Regolamento ha previsto procedure e condizioni chiare, semplici e di facile applicazione in modo da incoraggiare la partecipazione dei medesimi.

La procedura prevede cinque fasi: 1) richiesta di registrazione di una proposta d’iniziativa dei cittadini presso la Commissione ad opera degli organizzatori; a seguito della richiesta, la Commissione registra la proposta d’iniziativa dei cittadini attribuendole un numero individuale di registrazione oppure la rifiuta se le condizioni previste dal Regolamento non sono soddisfatte (art. 4, co. 2); 2) raccolta delle dichiarazioni di sostegno, su carta o per via elettronica; 3) verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri; se il controllo è positivo le autorità deputate rilasciano agli organizzatori un certificato nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato; 4) presentazione dell’iniziativa dei cittadini alla Commissione corredata di informazioni relative alle dichiarazioni di sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine; 5) procedura di esame dell’iniziativa dei cittadini da parte della Commissione la quale a) pubblica senza indugio l’iniziativa dei cittadini sul suo registro;

b) riceve gli organizzatori per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa dei cittadini; c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all’iniziativa dei cittadini, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal sensoRegolamento

a cura di Ileana Boccuzzi


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