Consiglio di Stato Sez. VI, Sent., 08-04-2011, n. 2187: "possibilità di elevare nella misura del dieci per cento il numero globale stabilito annualmente di medici specialisti da formare per ciascuna scuola di specializzazione in presenza di specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale"

10.05.2011

L’art. 35, comma quarto, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha previsto la possibilità  di elevare nella misura del dieci per cento il numero globale stabilito
annualmente di medici specialisti da formare per ciascuna scuola di  specializzazione in presenza di specifiche esigenze del servizio sanitario  nazionale non ha inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di  specializzazione ad una categoria determinata di medici operante in strutture  sanitarie
. La circostanza che il rapporto di lavoro sia costituito con una  struttura operante per accreditamento nell’ambito del servizio sanitario  nazionale, non costituisce ragione di discrimine ai fini dell’ammissione alla  scuola di specializzazione nella quota del dieci per cento portata in incremento  del numero degli specialisti da formare annualmente. Nell’ambito del S.S.N. i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono  assicurati dai presidi direttamente gestiti delle aziende unità sanitarie  locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti  di ricovero e cura di carattere scientifico (art. 8bis d.lgs. 30 dicembre 1992,  n. 502), nonché dai “soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8quater” del  decreto predetto.

A cura di Gabriele Ghirlanda


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