TAR Salerno, 27.9.2011, n.1582 – Sulla compatibilità comunitaria della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2015

07.05.2011

Sentenza TAR Campania, Salerno, sez. I, 27 settembre 2011, n. 1582

BENI DEMANIALI PUBBLICI – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – ART. 1, CO. 18, D.L. 194/2009 – PROROGA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE – VERIFICA COMPATIBILITA’ CON LA DIRETTIVA 2006/123/CE – EFFICACIA SELF EXECUTING DEI PRECETTI COMUNITARI  – LIMITATA AL DIVIETO DI RINNOVO AUTOMATICO DELLE CONCESSIONI E ALLA REGOLA DELL’AFFIDAMENTO TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA – PROROGA TRANSITORIA E IN VISTA DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DEI NUOVI RAPPORTI CONCESSORI DA AFFIDARE – LEGITTIMITA’.

La disposizione di cui all’art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009, che prevede la proroga transitoria delle concessioni demaniali marittime ancora in essere sino al 31.12.2015, non può essere legittimamente disapplicata ravvisandone l’incompatibilità con i precetti della Direttiva 2006/123/CE, perchè questi non sono integralmente dotati di efficaci self executing. Tale efficacia, in particolare, può predicarsi unicamente per il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e per la regola che impone l’affidamento su base concorrenziale che, tuttavia, va necessariamente integrata con una disciplina di dettaglio sugli effettivi contenuti del rapporto concessorio rimessa alla legislazione nazionale.

In tale contesto, la proroga disposta dall’articolo 18 non contrasta con la disposizione comunitaria unitariamente intesa , in quanto reca una disciplina ( di proroga) temporalmente limitata ( non oltre il 31-12-2015) e finalizzata a consentire , da parte del legislatore nazionale, l’emanazione di una organica disciplina della materia, completa in tutti gli aspetti ( procedurali e contenutistici) ritenuti necessari dal legislatore comunitario ma da quest’ultimo non fissati in toto in maniera sufficientemente specifica, sì da essere immediatamente applicabili.

La concreta determinazione di tali elementi, oltre a completare in termini organici la disciplina della materia, costituisce senza dubbio presupposto essenziale per l’indizione di una procedura selettiva, dovendo questa svolgersi su di un oggetto definito nelle sue componenti costitutive.

La rilevanza essenziale del profilo della durata dell’autorizzazione, assunta dall’articolo 12 della Direttiva in funzione del perseguimento dell’obiettivo di realizzazione del principio di libera concorrenza nella contestuale tutela del profilo imprenditoriale del privato, giustifica la proroga delle concessioni in corso sino alla adozione della regolamentazione nazionale.

Questa è, infatti, necessaria alla esistenza di una disciplina normativa della materia immediatamente applicabile, organica ed efficace in quanto completa di tutti gli aspetti della regolazione (procedurali e sostanziali) ritenuti necessari dalla direttiva comunitaria in funzione degli scopi perseguiti.

D’altra parte, non vi è assegnazione di nuove autorizzazioni senza procedura ad evidenza pubblica, ma mero allungamento del termine di durata di autorizzazioni esistenti ed in corso, in attesa di una necessaria ( attesa in proposito la insufficienza della norma comunitaria) disciplina nazionale che regolamenti anche gli aspetti contenutistici e di durata delle concessioni.

a cura di Michele Ferrante


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