TAR Campania, Napoli, 30.9.2011, n. 4574 – L'esercizio del diritto di prelazione c.d. "artistica" non necessita di particolare giustificazione

07.05.2011

Sentenza TAR Campania, Napoli, 30 settembre 2011, n. 4574

BENI CULTURALI E PAESAGGIO – ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE (ORA ART. 60 D.LGS. N. 42/2004) – ONERE DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELL’ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE – NON SUSSISTE.

L’esercizio del diritto di prelazione riservato allo Stato per l’acquisto di beni culturali, costituisce una scelta tecnico-discrezionale che non necessita di rafforzati oneri motivazionali. Difatti l’interesse all’acquisizione del bene è connaturato nella dichiarazione d’interesse storico; sicché l’esercizio della prelazione costituisce l’evenienza normale e di per sè giustificata, mentre da motivare specificamente sarebbe, al contrario, la decisione di non avvalersi del diritto, in quanto contrastante con l’interesse pubblico consacrato con l’assoggettamento a vincolo e giustificabile solo con l’eccessivo costo dell’operazione ovvero con il sostanziale abbandono del vincolo, ovvero, ancora, qualora il trasferimento di proprietà avvenga con modalità tali da assicurare l’interesse alla salvaguardia del bene.

a cura di Michele Ferrante


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