Cons. Stato, VI, 13.6.2011, n. 3561 – Sul contenuto minimo della pubblicità "di massa" per la comunicazione d'avvio del procedimento espropriativo

07.05.2011

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 13 giugno 2011, n. 3561

ESPROPRIAZIONE PER P.U. – AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E ALLA DICHIARAZIONE DI P.U. DELL’OPERA – ARTICOLI 16, CO. 4 e 11, CO. 2, D.P.R. 327/01 – UTILIZZO DI FORME DI PUBBLICITA’ DI MASSA QUALORA SIANO COINVOLTI PIU’ DI 50 SOGGETTI – DESCRIZIONE DEI FONDI E DEGLI EDIFICI INTERESSATI – NECESSITA’

L’Art. 11 comma 2 d.P.R. 327/01, nel prevedere la possibilita’ per il soggetto espropriante, qualora il numero dei proprietari interessati sia superiore a 50, di sostituire la comunicazione individuale di avvio del procedimento espropriativo con forme di pubblicità “di massa”, anche in applicazione dei precetti di cui all’art. 8, L. n. 241/1990, impone che la forma pubblicitaria prescelta sia comunque idonea allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione del privato al procedimento amministrativo, in primo luogo, mediante l’identificazione dei soggetti incisi dalla procedura ablativa, in quanto proprietari del terreno, secondo le risultanze catastali.
Se si può consentire che nella pubblicità di massa siano omessi i dati catastali degli immobili e i nomi dei proprietari catastali, non può invece acconsentirsi all’omissione della descrizione delle immobili, quanto meno con indicazione del relativo indirizzo o zona.

a cura di Michele Ferrante


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