Nuove norme per i veicoli a ridotto impatto ambientale: il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 24

06.05.2011

Il decreto-legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Esso è finalizzato a promuovere e stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e a potenziare nel contempo il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia.
In tale ambito il provvedimento stabilisce (art. 2) l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici (ovvero le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti), per gli enti aggiudicatori (ovvero le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti) e per gli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico (ovvero un’impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che fornisce servizi di trasporto pubblico di passeggeri o qualsiasi ente pubblico che presta servizi di trasporto pubblico di passeggeri), per questi ultimi, nel quadro di un contratto di servizio pubblico di importo superiore alle soglie definite dall’articolo 28 del Codice dei contratti pubblici, di tener conto, al momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell’intero arco della loro la vita.
Dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame risultano esclusi i contratti per l’acquisto di veicoli soggetti ad omologazione facoltativa. Trattasi di veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali, di veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e di veicoli semoventi per l’esecuzione di lavori, non idonei al trasporto di passeggeri o di merci.
L’art.4 del D.lgs. stabilisce che, al momento dell’acquisizione dei veicoli, si deve tener conto dei seguenti impatti relativi all’esercizio dei veicoli stessi nel corso dell’intero ciclo di vita:
a) consumo energetico;
b) emissioni di biossido di carbonio;
c) emissioni di ossidi di azoto, idrocarburi non metanici e particolato.
A carico di amministrazioni, enti ed operatori viene posto poi l’obbligo di prendere in considerazione, al momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, anche degli ulteriori impatti ambientali, come definiti dal D.M. del Ministro dell’Ambiente dell’11 aprile 2008 n. 135 (con cui è stato approvato, in attuazione del co. 1126 dell’art. 1 della legge 296/2006 – finanziaria 2007- il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione – cd. Piano d’azione nazionale sul green public procurement.).
Le stesse amministrazioni sono tenute altresì, in via opzionale, a stabilire, nei documenti dell’appalto, specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto e nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, fondare la decisione di acquisizione altresì sull’impatto energetico e sull’impatto ambientale
L’art. 5 individua le formule matematiche da utilizzare per il calcolo dei costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi.
L’art. 6 prevede infine che con appositi decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provveda alla modifica dell’allegato 1 del decreto, concernente i dati per il calcolo dei costi di esercizio relativi all’intero arco di vita per i veicoli adibiti al trasporto su strada.

Marco De Giorgi