La Camera completa la riforma del sistema di giustizia domestica dopo la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo

28.05.2010

Il 6 ottobre 2009 l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato le modifiche ai regolamenti “minori” riguardanti, rispettivamente, la tutela giurisdizionale dei dipendenti e dei soggetti terzi avverso gli atti di amministrazione della Camera. Le modifiche – rese esecutive attraverso i decreti del Presidente della Camera nn. 781 e 782 del 15 ottobre 2009 – sono state pubblicate, insieme al testo integrale dei regolamenti, nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre (ai sensi dell’art. 10-bis, comma 3 del regolamento relativo ai dipendenti e art. 10, comma 1 del regolamento concernente i soggetti terzi). Il regolamento per tutela giurisdizionale di soggetti diversi dai dipendenti, all’atto della sua emanazione nel 1999, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 147 del 25 giugno 1999), ma alle modifiche approvate nel 2003 non era stata assicurata la medesima forma di pubblicità. Il regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti del 1988 e le successive modifiche, invece, sinora erano stati pubblicati esclusivamente sul Bollettino degli organi collegiali, fonte di cognizione a rilevanza esclusivamente interna alla Camera, sebbene il regolamento contenesse norme che potevano incidere sulle situazioni giuridiche soggettive di soggetti terzi, come i candidati ai concorsi banditi dalla Camera. Sul punto, la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza sul caso Savino e altri c. Italia del 28 aprile 2009 – che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU – era sembrata, invero, in un passaggio un po’ fugace, ritenere adeguato il grado di pubblicità in precedenza assicurato ai regolamenti “minori”, considerandolo assimilabile a quello normalmente garantito alle leggi (ritenendo come assai inclusiva tale categoria di atti normativi, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo). Ad ogni modo, se con gli ultimi emendamenti si prevede tanto la pubblicazione dei regolamenti quanto quella delle singole modifiche approvate il 7 ottobre 2009 – fissando l’entrata in vigore di queste ultime il giorno successivo a quello della loro pubblicazione –, non vi è però alcuna disposizione che stabilisca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle future modifiche. Gli emendamenti ai regolamenti “minori” fanno seguito alla riforma dell’art. 12 del regolamento della Camera del 7 luglio 2009 (su cui sia consentito rinviare alla segnalazione del 4 settembre 2009), che ha accolto i rilievi della Corte di Strasburgo circa la mancanza di imparzialità e di indipendenza dell’organo giudicante in appello sui ricorsi tanto dei dipendenti quanto di soggetti terzi contro gli atti di amministrazione della Camera: l’Ufficio di Presidenza, attraverso la sua sezione giurisdizionale (soppressa dalle modifiche ai regolamenti “minori”), non è più competente a giudicare in via definitiva su tali ricorsi che sono ora deferiti ad “organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica” diversi dai membri dell’Ufficio di Presidenza (essendo questo l’organo competente ad adottare gli atti “amministrativi” della Camera). Le modifiche ai due regolamenti “minori”, recanti una disciplina sostanzialmente analoga in merito, hanno riguardato in primo luogo la composizione dell’organo giudicante in appello: il Collegio d’appello. Oltre all’incompatibilità fissata dall’art. 12 del regolamento “generale” per i componenti dell’Ufficio di Presidenza, nei regolamenti “minori” si prevede espressamente che non possano diventare membri di tale Collegio i membri del Governo e i deputati che siedono negli organi giudicanti di prima istanza. Il Collegio di appello, nominato con proprio decreto dal Presidente della Camera – che ne sceglie il presidente –, è formato da cinque membri titolari scelti, come per gli organi di primo grado, tra magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; tra avvocati e procuratori dello Stato, anche a riposo, tra professori universitari in materie giuridiche; e da tre supplenti aventi i medesimi requisiti. Il membro supplente sostituisce il titolare limitatamente al procedimento nel quale quest’ultimo abbia deciso di astenersi o sia stato ricusato, ma diventa membro del Collegio a pieno titolo (secondo l’ordine di nomina e previa nomina di un nuovo supplente al suo posto) in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dal mandato di un membro effettivo. Con riferimento ai procedimenti dinanzi al Collegio, le disposizioni del regolamento sulle controversie tra il personale e la Camera si allineano a quelle del regolamento “minore” sui rapporti con soggetti terzi, estendendo da venti a trenta giorni il termine per appellare le decisioni dell’organo giudicante in prima istanza e consentendo di ricorrere in appello anche contro le ordinanze cautelari da esso adottate. Infine, quanto alla pubblicità dei lavori e degli atti, il regolamento sui dipendenti ora prevede che il presidente dell’organo giudicante di primo o di secondo grado possa disporre la pubblicità dell’udienza su istanza di parte e che i provvedimenti adottati da tali organi siano conoscibili da parte di chiunque, e non solo da parte degli interessati, come accadeva in precedenza.

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