Corte Cost., 11.11.2010, n. 314 – illegittima la normativa regionale toscana che sopprime in ogni caso il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul piano regolatore portuale

19.05.2010

Sentenza Corte Costituzionale, 11.11.2010, n. 314 – Pres. Amirante, Rel. Finocchiaro

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE DELLE OPERE PORTUALI – COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 105 D.LGS. 112/98, ART. 127 D.LGS. 163/06, ART. 1 D.LGS. 204/06 – PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO DEI LAVORI PUBBLICI PER OPERE PORTUALI REGIONALI FINANZIATE DALLO STATO E D’IMPORTO SUPERIORE A 25 MILIONI DI EURO – L.R. TOSCANA N.66/09 – ESCLUSIONE IN OGNI CASO DEL PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO DEI LAVORI PUBBLICI – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 117, COMMA 3, COST.

Sulla base dell’evoluzione del quadro normativo in materia di pianificazione portuale, gli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, che hanno limitato le competenze amministrative dello Stato limitate unicamente ai porti di rilievio nazionale e internazionale, vanno comunque raccordati con successive disposizioni di cui all’127 del d.lgs. n. 163 del 2006, in base ai quali va riconosciuto che la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro.
Viceversa il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le altre ipotesi costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili», e pertanto le norme impugnate – le quali invece escludono in ogni caso la richiesta di questo parere – sono costituzionalmente illegittime per contrasto con tale principio fondamentale e, quindi, con l’art. 117, terzo comma, Cost.
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2009, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.

a cura di Michele Ferrante


Scarica documento