Corte costituzionale, 15 gennaio 2010, n. 9 – In materia di incarichi: il limite costituzionale dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione

13.05.2010

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008 n. 23 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Secondo il ricorrente, la predetta legge regionale presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 24, comma 2,che prevede la possibilità, da parte della Regione, di conferire incarichi di direttore regionale a tempo determinato con contratto di diritto privato, entro il limite del 30% dei posti in organico, a persone esterne all’amministrazione regionale, con ciò elevando illegittimamente il limite percentuale imposto dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fissato al 10%. Pur riconoscendo alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, la norma in questione lederebbe i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, dopo aver richiamato l’art. 97, comma 3, della Costituzione in base al quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede per pubblico concorso, e la normativa statale di riferimento, in base al quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità e di comprovata specializzazione anche universitaria, entra nel merito delle questioni dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione su censurata. Infatti, a fronte della consolidata giurisprudenza costituzionale, le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, devono essere «delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006). Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle; devono, infatti, essere esse stesse funzionali alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (sent. n. 293 del 2009).

Invece, la deroga al principio del concorso pubblico prevista nell’art. 24, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 23 del 2008 non essendo circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte e come stabilito da altre analoghe disposizioni rinvenibili sia nell’ordinamento statale (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, che richiede che la professionalità vantata dal soggetto esterno non sia rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione), sia in alcuni di quelli regionali, contrasta con l’art. 97, terzo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 3.

Tale disposizione, infatti, oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell’amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale).

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della legge in questione, per violazione degli articoli 3 e 97, Cost.

a cura di Valentina Lepore