TAR Lombardia – Brescia, 12.7.2010, n. 2481 – l’esecuzione delle opere d’urbanizzazione a scomputo può autorizzarsi in maniera autonoma rispetto ai contenuti e all’efficacia del piano di lottizzazione convenzionata.

12.05.2010

Sentenza TAR Lombardia, sez. di Brescia, 12.7.2010, n. 2481

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA – ESECUZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO – PATTUIZIONE DI OPERE DIVERSE SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO – LEGITTIMITA’

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA – RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO DOPO LA SCADENZA DECENNALE DEL PIANO ATTUATIVO DI CUI ALL’ART. 17 L. N. 1150/1942 – LEGITTIMITA’

L’esecuzione delle opere d’urbanizzazione a scomputo è un istituto che non altera il titolo edilizio, ma si limita a trasformare il corrispettivo dovuto dal privato per i diritti edificatori da obbligazione pecuniaria a prestazione d’opera. Il suo impiego è precluso soltanto da espressa pattuizione del privato che intenda accollarsi gli oneri economici delle opere urbanizzazione, mentre, al di fuori di tale ipotesi, può essere autorizzato anche in tempi successivi al rilascio del titolo edilizio e può estendersi anche ad opere diverse da quelle inizialmente stabilite. A tal riguardo, inoltre, non osta, nemmeno il fatto che all’originario lottizzante subentri un nuovo soggetto, in quanto le obbligazioni collegate all’edificazione si trasmettono automaticamente con la volturazione del titolo edilizio e dunque il nuovo soggetto può beneficiare dello scomputo per le opere di urbanizzazione realizzate dall’originario lottizzante (salve le pattuizioni interne tra i privati).

La scadenza del termine decennale d’efficacia dei piani attuativi di cui all’art. 17 della L. n. 1150/1942, non osta al rilascio dei titoli edilizi rientranti nell’ambito di un piano di lottizzazione, che conserva i suoi effetti conformativi sino all’approvazione di una disciplina urbanistica diversa e incompatibile.

a cura di Michele Ferrante


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