TAR Lazio, II/ter, 26.7.2010, n. 28504 – anche in seguito alla liberalizzazione introdotta dall'art. 3 del c.d. Decreto Bersani, sono legittimi i limiti all’assortimento merceologico se funzionali alla valorizzazione e/o salvaguardia di aree ed edifici di pregio storico, archeologico, artistico, ambientale

12.05.2010

Sentenza TAR del Lazio, Roma, sez II/ter, 26.7.2010, n. 28504

INDUSTRIA E COMMERCIO – PIANIFICAZIONE DELLE INIZIATIVE COMMERCIALI DI LIVELLO COMUNALE – LIMITI ALL’APERTURA DI NUOVE INIZIATIVE COMMMERCIALI PER DETERMINATI SETTORI MERCEOLOGICI – FUNZIONE DI SALVAGUARDIA DI AREE DI PREGIO STORICO/ARTISTICO – LEGITTIMITA’ – CONTRASTO CON I PRINIPI DI LIBERALIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 3 DEL D.L. N. 223/06 – NON SUSSISTE

L’art. 3 del D.L. n. 223/06 (conv. dalla L. n. 248/06 – c.d. “Decreto Bersani”), nel sopprimere la previsione di limiti quantitativi all’offerta merceologica presente negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare, consente al singolo operatore commerciale diversificare liberamente l’offerta merceologica, all’interno del settore di appartenenza (alimentare o non alimentare), nel rispetto comunque dei requisiti igienico-sanitari. Tale previsione, anche seguendo le linee interpretative fornite dal Ministero per lo sviluppo economico, va temperata nel caso in cui vi sia la necessità della salvaguardia di aree di particolare pregio storico, artistico, archeologico o ambientale, la cui esigenza di tutela e valorizzazione rimanda a principi di matrice costituzionale da porre sul medesimo piano del principio della iniziativa economica di cui all’art. 41 e del principio della libera concorrenza tra gli operatori commerciali.
Nelle dette aree di pregio vi rientrano i centri storici delle città, la cui salvaguardia passa anche attraverso la limitazione all’assortimento merceologico, come inteso ai sensi del richiamato art. 3, co. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 223/2006, qualora proprio l’apertura, in modo massiccio, continuo ed apparentemente inarrestabile, di esercizi commerciali aventi ad oggetto la vendita di determinate tipologie merceologiche sia in grado di determinare lo snaturamento dell’area stessa (con profonda modifica del tessuto commerciale ivi in precedenza esistente) e la sua inarrestabile modificazione e di incidere negativamente sulla vivibilità del quartiere da parte della stessa popolazione ivi residente, non più in grado di rinvenire all’interno dello stesso gli esercizi commerciali cd. di vicinato necessari alla soddisfazione delle diverse e variegate esigenze del vivere quotidiano.
(fattispecie relativa al Rione Esquilino del centro storico di Roma)

a cura di Michele Ferrante


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