Corte costituzionale, 14 gennaio 2010, n. 1 – In materia di tutela delle acque: il riparto di competenze tra Stato e Regioni

12.05.2010

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Campania, recante “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

La legge regionale in esame, che detta la disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, presenterebbe, secondo il ricorrente, aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle norme contenute negli articoli 33, comma 10, 44, comma 8 e 45.

1) La previsione dell’art. 33, comma 10, disponendo il non assoggettamento alle procedure di VIA di tutti “i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge” consente la indebita sottrazione alla vigente normativa in materia di VIA di intere categorie di progetti, in aperta e palese violazione di quanto nello specifico stabilito dal D. Lgs. 152/06, nonché dalla normativa comunitaria di riferimento. Pertanto, si rileva che la norma regionale , dettando disposizioni confliggenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente, presenta profili di illegittimità con riferimento all’art.117, comma 1 e comma 2, lett.s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

2) L’ art. 44, comma 8, riferendosi genericamente a “concessioni perpetue” dispone per le stesse una proroga cinquantennale senza tener conto dell’articolo 96, comma 8. del decreto legislativo n. 152/06 che prevede che “Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. Dette disposizioni statali costituiscono espressione di standard di tutela ambientale che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale e pertanto la norma regionale risulta in contrasto con l’ art.117, comma 2, lett.s) della Costituzione.

3) L’art. 45, stabilendo, in relazione alle perforazioni non autorizzate, la possibilità «della sanatoria a favore di coloro i quali abbiano effettuato senza la preventiva autorizzazione una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, mediante la presentazione di un’apposita istanza ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria», contrasta con quanto disposto dall’art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006 e si presta a produrre effetti altamente pregiudizievoli per gli standards ambientali, di competenza esclusiva statale, ex art. 117, comma 2, lettera s, Cost.

Argomentazioni della Corte:

La Corte segnala, in primo luogo, che a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 8 del 2009, con la quale sono stati abrogati l’art. 33, comma 10 e l’art.45 della legge in esame, è cessata la materia del contendere per quanto riguarda le censure relative alle disposizioni su citate.

Analoga declaratoria di cessazione della materia del contendere non può essere adottata, invece, in merito alla denuncia dell’art. 44, comma 8; disposizione, quest’ultima, che, pur essendo stata modificata, conserva i profili di illegittimità costituzionale sollevati dal ricorrente. In via preliminare, la Corte evidenzia che il bene della vita “acque minerali e termali” va considerato da due distinti punti di vista: quello dell’uso o fruizione e quello della sua tutela, laddove il primo rientra nella competenza regionale residuale e l’altro nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s, Cost.

In questo quadro va scrutinata, dunque, la denuncia dell’art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania n. 8 del 2008 riguardante la fissazione della proroga cinquantennale per le concessioni perpetue in base alle leggi vigenti anteriormente all’entrata in vigore del r.d. n. 1443 del 1927.

La norma è rubricata come “transitoria”, nel senso che alla scadenza dei cinquanta anni trova applicazione il comma 4 dell’art. 4 della stessa legge regionale n. 8 del 2008, e cioè la previsione di durata delle concessioni per un periodo compreso tra quindici e trenta anni. È da sottolineare, in proposito, che la norma interposta di cui all’art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, intervenendo sull’art. 21 del r.d. n. 1775 del 1933, ha stabilito: «Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica per le quali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

Alla luce della disciplina innanzi ricordata e dell’orientamento espresso da questa Corte in ordine alla materia della “tutela dell’ambiente”, deve reputarsi che anche il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentino livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale e che fungono da limite alla legislazione regionale.


Decisione della Corte:

La Corte dichiara:

a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente);

b) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 10, e 45 della predetta legge della Regione Campania n. 8 del 2008.


Giurisprudenza richiamata:


– Sulla distinzione tra tutela e fruizione: Corte cost. sentenza n. 105 del 2008.

– Sul limite rappresentato dagli standards di tutela ambientale alla legislazione regionale: Corte cost. sentt. nn. 61 del 2009 e n. 225 del 2009

a cura di Valentina Lepore