Cons. Stato, VI, 17.6.2010, n. 3851 – sulle condizioni di opponibilità del vincolo paesaggistico sopravvenuto agli interventi già autorizzati

12.05.2010

Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione 17.6.2010, n. 3851

URBANISTICA E EDILIZIA – TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE – INTERVENTI GIA’ AUTORIZZATI E IN CORSO D’ESECUZIONE, OVVERO NON INIZIATI PER FATTO NON IMPUTABILE AL SOGGETTO AUTORIZZATO – VINCOLO PAESAGGISTICO SOPRAVVENUTO – NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – NON RICHIESTA

Il sopravvenuto vincolo paesaggistico non è opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica:
a) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e di cui sia già iniziata l’esecuzione; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto autorizzato.
Invece, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica:
a) per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato.
Tale conclusione è confortata, sul piano sistematico, dalla necessaria considerazione del principio della tutela dell’affidamento: chi ha ottenuto un titolo edilizio (del quale è condizione o presupposto il titolo paesaggistico o la non necessità di esso), non può vedere rimessa in discussione la validità ed eseguibilità del titolo edilizio per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico.

a cura di Michele Ferrante


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