Cons. Stato, IV, 26.03.2010, n. 1767 – sui rapporti tra i poteri comunali di pianificazione urbanistica e la regolamentazione dell'uso delle acque minerali

12.05.2010

Consiglio di Stato, sez. IV, 26.03.2010, n. 1767

EDILIZIA E URBANISTICA – POTERI COMUNALI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE – NON RIENTRA NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA – CONSEGUENZE – FATTISPECIE.

La materia dell’urbanistica come attinente all’assetto ed utilizzazione del territorio (articolo 79 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616), nella quale la funzione di governo è affidata al Comune sia pur all’interno di un sistema di vincoli diretto a garantire la soddisfazione degli interessi sovracomunali, è differente dalla materia delle «acque minerali e termali» ( articolo 61 del d.p.r. n. 616 del 1977) che è attribuita alla Regione come attinente allo sviluppo economico della popolazione (articolo 50). Il diverso assetto delle competenze che caratterizza le due materie impone, tra l’altro, che debbano essere tenuti distinti i relativi procedimenti che sono preordinati alla tutela di interessi pubblici eterogenei: la distinzione tra le due materie porta ad escludere che la regolamentazione dell’uso delle acque minerali possa rientrare neppure indirettamente nell’ambito della pianificazione urbanistica.

Pur mantenuto fermo il principio giurisprudenziale tradizionale (di cui alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 12 ottobre 1991 ) secondo cui le attività estrattive in sé considerate non sono subordinate al potere di controllo edilizio comunale (ossia di norma non necessita di concessione edilizia o permesso a costruire)– va però rilevato che la pianificazione urbanistica di un’area ben può incidere sulle attività estrattive, o meglio sullo sfruttamento delle relative risorse ovvero sulla loro coltivazione, determinando una inattuabilità della concessione mineraria (ovvero la sua inoperatività sopravvenuta) per incompatibilità urbanistica e ambientale: rimane cioè impregiudicata la possibilità del Comune, non di esaminare i contenuti della concessione mineraria, bensì di verificare l’esercizio del diritto minerario in conformità alle leggi ed alle previsioni di piano regolatore.

a cura di Michele Ferrante


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