Cons. Stato, IV, 13.7.2010, nn. 4542, 4543, 4544, 4545, 4546 – il Consiglio di Stato salva i meccanismi perequativi del nuovo PRG di Roma

12.05.2010

Consiglio di Stato, sez. IV, decisioni 13.7.2010, nn. . 4542, 4543, 4544, 4545, 4546

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – NUOVO PRG DEL COMUNE DI ROMA – URBANISTICA CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA (ARTT. 17 e 18 N.T.A.) – INCIDONO SOLO SU UNA QUOTA D’EDIFICABILITA’ FUTURA ED EVENTUALE – ATTINENZA AL LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA POTESTA’ DI CONFORMAZIONE DELLA PROPRIETA’ – LEGITTIMITA’
EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – NUOVO PRG DEL COMUNE DI ROMA – URBANISTICA CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA (ARTT. 17 e 18 N.T.A.) – CESSIONE DI UNA QUOTA DI VOLUMETRIA IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE – SU BASE CONSENSUALE – LEGITTIMITA’

I meccanismi perequativi introdotti nel nuovo P.R.G. del Comune di Roma vanno ad affiancarsi, integrandolo, a un assetto sostanzialmente confermativo delle quantità edilizie riconosciute dalla pianificazione preesistente, incidendo unicamente su una quota di edificabilità futura ed eventuale rispetto a quella immediatamente e attualmente attribuita ai suoli stessi dallo strumento urbanistico. Essi, pertanto, non possono in alcun modo essere ritenuti tale da integrare una sostanziale ablazione della proprietà né una surrettizia sottrazione di volumetrie le quali, in assenza delle previsioni perequative, sarebbero state edificabili. Tale tecnica di pianificazione conferisce al PRG una dimensione “dinamica”, idonea a prevedere la possibile evoluzione futura dell’assetto del territorio comunale, con ciò risultando espressione della potestà amministrativa di governo del territorio, alla quale è connaturata la facoltà di porre condizioni e limiti al godimento del diritto di proprietà non di singoli individui, ma di intere categorie e tipologie di immobili identificati in termini generali e astratti.
Risultano poi legittimi le peculiari modalità di attuazione della perequazione urbanistica e finanziaria, vale a dire gli istituti della cessione di volumetrie al Comune e del contributo straordinario, nella misura in cui, riposando sull’accordo tra i privati interessati e l’Amministrazione, trovano il loro fondamento nella tendenziale fungibilità dello strumento consensuale rispetto a quello autoritativo, sul presupposto della maggiore idoneità del primo al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse, principio derivabile dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1 bis, e 11 della già citata legge nr. 241 del 1990.

a cura di Michele Ferrante


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