TAR Lazio, II/bis, 04.02.2010, n. 1524 – I meccanismi di perequazione urbanistica e finanziaria introdotti nel nuovo PRG del Comune di Roma contrastano con il principio di legalità

05.05.2010

Sentenza TAR DEL LAZIO, sez. II/bis, 4 febbraio 2010, n. 1524

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – NUOVO PRG DEL COMUNE DI ROMA – CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA (ARTT. 17 e 18 N.T.A.) – SUBORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRIVATI ALLA RISERVA ORIGINARIA DI UNA QUOTA DELLA SUPERFICIE FONDIARIA IN CAPO AL COMUNE – CONTRASTO CON L‘ART. 42 COST. E CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E TIPICITA’ DELLE FORME E DELLE CONDIZIONI DEI TRASFERIMENTI COATTIVI DI DIRITTI REALI – ILLEGITTIMITA’.

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – PEREQUAZIONE URBANISTICA – ART. 1, COMMI 258 e 259, L. N. 244/07 e ART. 18 L. R. LAZIO n. 21/09 – PREVISIONI DELLA CESSIONE COATTIVA DEL 20% DELLA SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA E DELLA POSSIBILITA’ DI RICONOSCERE PREMI VOLUMETRICI COMPENSATIVI – FINALIZZATE UNICAMENTE ALL’INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO A CARATTERE SOCIALE.

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – NUOVO PRG DEL COMUNE DI ROMA – MECCANISMO DI PEREQUAZIONE FINANZIARIA (ART. 53, COMMA 11, ART. 17, COMMA 2, LETT. b) e ART. 20 N.T.A.) – PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE COMMISURATO ALLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI RICONOSCIUTE DAL NUOVO PRG – NATURA DI CONTRIBUTO DI DIRITTO PUBBLICO, IMPOSTO IN MISURA PREDETERMINATA E CON EFFICACIA NORMATIVA RISPETTO ALLA VOLONTA’ DELLE PARTI – CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ – ILLEGITTIMITA’

E’ illegittimo il meccanismo di perequazione urbanistica previsto dagli articoli 17 e 18 della N.T.A. del nuovo PRG del Comune di Roma, nella parte in cui  configura, con efficacia generale ed ex ante, e quindi al di fuori di un contesto di negoziazione, una forma di espressa sottrazione ai proprietari della parte maggioritaria della quota di edificabilità aggiuntiva agli stessi riconosciuta e della corrispondente superficie fondiaria. Tale previsione integra una forma unilaterale e coattiva di cessione di valori fondiari del privato, non sorretta da specifica normativa primaria ed estranea alle garanzie previste in proposito dall’art. 42 della Carta costituzionale.

Tale meccanismo non può trovare il proprio supporto normativo nelle disposizioni di cui all’art. 1, commi 258 e 259, L. n. 244/07 e all’art. 18 L. R. Lazio n. 21/09, che prevedono meccanismi di cessione della superficie fondiaria privata con destinazione residenziale e la possibilità di riconoscere volumetria premiale in funzione compensativa, ma con l’esclusiva espressa finalità di promuovere l’incremento dell’edilizia residenziale pubblica di carattere sociale.

E’ parimenti illegittima la previsione contenuta negli articoli 20, 53, comma 11, e 17 comma 2 lett. b), della N.T.A. del nuovo PRG del Comune di Roma, laddove assoggetta le trasformazioni edilizie private al versamento di un contributo straordinario di urbanizzazione, commisurato alle valorizzazioni immobiliari riconosciute delle nuove previsioni di piano, avente natura di un contributo di diritto pubblico imposto in misura predeterminata e non negoziabile dalle parti, ma privo di uno specifico supporto normativo di rango primario.

a cura di Michele Ferrante


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