Con una DIA depositata il 31 ottobre 2001 la ricorrente società Alibenaco srl, titolare di un ristorante-pizzeria sito nel Comune di Sarò, ha esposto il progetto di un intervento edilizio su una pedana esterna al ristorante definita come “plateatico”. Nel corso di un sopralluogo svolto in data 4 dicembre 2007 da due funzionari del Comune in contraddittorio con il legale rappresentante della ricorrente è stato accertato che al posto della struttura descritta nella DIA del 31 ottobre 2001 era stata realizzata una costruzione chiusa su tutti i lati. Preso atto del risultato del sopralluogo il responsabile dell’Area Tecnica con ordinanza n. 18 del 29 gennaio 2008 ha ingiunto la demolizione e la remissione in pristino nel termine di 30 giorni. Contro la suddetta ordinanza la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 3 marzo 2008 e depositato il 12 marzo 2008. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. In via preliminare viene eccepita l’inammissibilità del ricorso in base alla considerazione che non sono stati proposti motivi contro la parte del provvedimento impugnato nella quale si fa riferimento alla mancanza di autorizzazione paesistica preventiva.
Il Collegio osserva innanzitutto che la costruzione realizzata dalla ricorrente non può ritenersi assentita in forza della DIA del 31 ottobre 2001, essendo diversa sia strutturalmente, sia per dimensioni, sia per la potenziale stabilità nell’uso. Inoltre, poiché non si tratta di difformità parziale ma di un’opera completamente diversa, se la demolizione delle parti difformi dalla DIA non può avvenire senza la rimozione delle parti conformi non si applica l’istituto della regolarizzazione dell’immobile abusivo mediante il versamento di un importo a titolo di sanzione sostitutiva, ma sarà necessario rimuovere e poi riposizionare le parti conformi. Infine, al manufatto non può essere riconosciuto carattere precario, essendo equiparabile agli altri locali del ristorante.