La direttiva stabilisce delle deroghe all’applicazione della direttiva 66/401/CEE al fine di consentire la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse energetiche.
Inoltre, per garantire che le miscele commercializzate come miscele di sementi per la preservazione soddisfino le condizioni previste per l’applicazione di tali deroghe, è necessario subordinare la loro commercializzazione a un’autorizzazione, da concedere su domanda. La direttiva stabilisce i casi in cui gli Stati membri posono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi per la preservazione nella loro regione di origine (a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell’articolo 5 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente o dell’articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate). La Direttiva stabilisce, infine, che gli Stati membri si accertano, per mezzo di un monitoraggio ufficiale, che le disposizioni della stessa siano rispettate.