Corte Cost., 26.03.2010, n. 121 – La Corte Costituzionale regimenta le finalità del Piano nazionale per l’edilizia residenziale (Piano Casa)

05.05.2010

Sentenza CORTE COSTITUZIONALE, 26 marzo 2010, n. 121 (Rel. Silvestri)

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (PIANO CASA) –  ART. 11 COMMA 3 LETT. E) D.L. N. 112/08 – FORMULAZIONE CHE CONSENTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE NON AVENTI CARATTERE SOCIALE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (PIANO CASA) – ART. 11 COMMA 4, ULTIMO PERIODO, E COMMA 9 D.L. N. 112/08 – POSSIBILITÀ DI PRESCINDERE DALL’INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA SE NON RAGGIUNTA ENTRO 90 GIORNI – FUNGIBILITÀ TRA L’ACCORDO DI PROGRAMMA E LA PROCEDURA DETTATA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (PIANO CASA) – ART. 13, COMMI 2 e 3, D.L. N. 112/08 – DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ IACP –  INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE REGIONALE – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.

E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, lett. e) del D.L. n. 112/08 (conv. dalla L. n. 133/08), limitatamente alla parola ”anche”, premessa a “sociale”, in quanto consente l`introduzione di finalità diverse da quelle che presiedono all`intera normativa avente ad oggetto il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica. Difatti, proprio in considerazione del carattere sociale del piano nazionale, la potestà legislativa concorrente dello Stato non può estendersi eventualmente ad altre finalità, non precisate e non preventivamente inquadrabili nel riparto di competenze tra Stato e Regioni. Non è ammissibile quindi che nel piano nazionale trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale.

E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comm 4, che prevede la possibilità di approvare gli accordi di programma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche laddove la prescritta intesa con la Conferenza Unificata non si raggiunta entro il termine di 90 giorni. Siffatto meccanismo decisionale contrasta con il principio di leale collaborazione nella misura in cui snatura il regime dell’intesa, attribuendo esclusiva decisività alla volontà di una sola delle parti e  riducendo all’espressione di un mero parere il ruolo dell’altra. Allo stesso modo, contrasta con il princpio di leale collaborazione anche la previsione di cui al successivo comma 9 del medesimo art. 11, che attribuisce la facoltà di utilizzare, in alternativa alla procedura dell’accordo di programma, quella dettata per la realizzazione di infrastrutture strategiche, in tal modo prescindendo dal meccanismo dell’intesa con la Conferenza Unificata.

Sono costituzionalmente illegittime le norme di cui all’art. 13, commi 2 e 3 del D.L. n. 112/08, disciplinanti le procedure di alienazioni degli immobili di proprietà IACP, siccome incidenti sulla sfera di competenza legislativa residuale riservata alle regioni.

a cura di Michele Ferrante


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