Sul carattere abusivo di manufatti in un'area di protezione integrale (CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7129)

05.05.2010

Con questa sentenza, il Consiglio di Stato, in primo luogo osserva che il carattere certamente abusivo dei manufatti e la loro insistenza su un’area individuata dal pertinente piano territoriale paesistico come di protezione integrale rendono applicabile alla vicenda di causa l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ragione del loro contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra cui l’ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento.

Dunque il Piano consente di realizzare nelle aree di protezione integrale soltanto “[gli] interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l’applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l’eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l’ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l’utilizzazione di quella esistente per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici”.

a cura di Laura De Vito