Sull'autorizzazione allo spandimento di fanghi biologici (CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 23 settembre 2010, n. 7073)

05.05.2010

Con il ricorso in esame, il Comune di Lomello ha chiesto la riforma della sentenza con la quale il Tar della Lombardia ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo ente per l’annullamento del provvedimento del dirigente del settore “Tutela ambiente” della provincia di Pavia, che aveva autorizzato la controinteressata, CRE srl (“Centro Ricerche Ecologiche”) a compiere operazioni di spargimento di fanghi biologici su aree in disponibilità della società stessa, poste sul territorio provinciale.

Le funzioni amministrative in materia, erano state delegate alle provincie in cui si trovano i vari terreni, anche se l’impianto di trattamento era localizzato in un solo ambito provinciale.

Il Consiglio di Stato accoglie la censura secondo cui, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo spandimento, l’istanza di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza, come prescritto dall’art. 208, co. 12, del D.Lgs. n. 152/06 e che, poiché tale termine non è stato rispettato, la stessa doveva configurarsi come domanda di nuova autorizzazione, come, del resto, è stata correttamente qualificata dalla stessa provincia in questione, che aveva intimato alla società di non proseguire nell’attività fino al rilascio dell’autorizzazione stessa.

a cura di Marco De Giorgi