Corte di Giustizia, sentenza 3 settembre 2009, in causa C 2/08 – Il diritto comunitario osta all’applicazione del principio dell’autorità della cosa giudicata

09.12.2009

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata in un contenzioso in materia di imposta sul valore aggiunto. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fallimento Olimpiclub Srl e l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze vertente su quattro avvisi di rettifica in materia di IVA inviati all’Olimpiclub per le annualità fiscali 1988-1991.
Come noto, l’art. 2909 c.c., rubricato “Cosa giudicata”, dispone che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Tale articolo è stato interpretato dalla Corte suprema di Cassazione nella sentenza n. 13916/06 nel seguente tenore: “in presenza di due giudizi tra le stesse parti con riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo”.
La questione pregiudiziale è volta a chiarire se il diritto comunitario osti all’applicazione dell’art. 2909 c.c., in una controversia vertente sull’IVA afferente ad un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una sentenza definitiva, nel caso in cui la disposizione in questione impedisca a tale giudice di prendere in considerazione le norme di diritto comunitario in materia di pratiche abusive legate a detta imposta.
E’ noto come il principio dell’autorità di cosa giudicata rivesta un ruolo fondamentale sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali al fine di garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici e una buona amministrazione della giustizia in virtù dell’assunto che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.
Il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione. Le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
Nella fattispecie si pone, in particolare, la questione se l’interpretazione del principio dell’autorità di cosa giudicata fatta dal giudice del rinvio, secondo cui, nelle controversie in materia fiscale, la cosa giudicata in una determinata causa, in quanto verte su un punto fondamentale comune ad altre cause, ha, su tale punto, una portata vincolante, anche se gli accertamenti operati in tale occasione si riferiscono ad un periodo d’imposta diverso, sia compatibile con il principio di effettività.
A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte aveva già affermato che ogni caso, in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto comunitario, deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali, tenendo fermi i principi propri del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.
A tal riguardo occorre constatare che detta interpretazione non solo impedirebbe di rimettere in questione una decisione giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di giudicato, anche se tale decisione comporti una violazione del diritto comunitario, ma impedirebbe anche di rimettere in questione qualsiasi accertamento vertente su un punto fondamentale comune contenuto in una decisione giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di giudicato.
Una siffatta applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata avrebbe dunque la conseguenza che, laddove la decisione giurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su un’interpretazione delle norme comunitarie relative a pratiche abusive in materia di IVA in contrasto con il diritto comunitario, la non corretta applicazione di tali regole si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione.
Ciò premesso, va concluso che ostacoli di tale portata all’applicazione effettiva delle norme comunitarie in materia di IVA non possono essere ragionevolmente giustificati dal principio della certezza del diritto e devono essere dunque considerati in contrasto con il principio di effettività.
Di conseguenza, la questione proposta è stata risolta dalla Corte nel senso che il diritto comunitario osta all’applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, dell’art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull’IVA concernente un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta.

a cura di Ileana Boccuzzi