Corte di Giustizia, sentenza 2 luglio 2009, in causa C-302/08 – La normativa comunitaria prevede l’equiparazione del marchio oggetto di registrazione internazionale al marchio comunitario

20.09.2009

Corte di Giustizia, sentenza 2 luglio 2009, in tema di marchi, registrazione internazionale, titolare di un marchio comunitario (causa C-302/08, Zino Davidoff Spa, Bundesfinanzdirektion Südost)

La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento comunitario 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti e sull’interpretazione dell’art. 146 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 1992. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte la Zino Davidoff Spa e la Bundesfinanzdirektion Südost in merito ad una domanda della prima volta alla confisca in dogana di merci sospettate di violare taluni marchi oggetto di registrazioni internazionali dei quali essa è titolare.
In virtù dell’art. 1 del regolamento n. 1383, per “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale” si intendono le merci contraffatte, ossia le merci su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali”.
Al fine di eccepire tali violazioni, l’art. 5 prevede che in ogni Stato membro il titolare del diritto possa presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l’intervento non solo delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, ma anche delle autorità di altri Stati membri, quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Con la sua questione il giudice a quo chiede se il citato art. 5, n. 4 del regolamento consenta al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si presenta la domanda.
Posto che il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1992/2003 sul marchio comunitario sottolinea che è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali, ai sensi del protocollo dell’Intesa di Madrid, di chiedere la protezione dei propri marchi in forza del sistema del marchio comunitario e che l’art. 146, n. 2, del regolamento n. 40/94, inserito dal regolamento n. 1992/2003, prevede che la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità abbia la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario, ne risulta che, in tal modo, il legislatore comunitario ha inteso equiparare, quanto alla loro efficacia, i marchi oggetto di una registrazione internazionale a quelli comunitari.
In conclusione, a seguito dell’equiparazione dei marchi oggetto di registrazione internazionale ai marchi comunitari, la Corte ammette, in linea con l’intenzione del legislatore comunitario alla base dell’adozione del regolamento n. 192/2003, che la domanda di intervento possa essere chiesta alle autorità doganali di altri Stati membri anche dal titolare di un marchio internazionale.

a cura di Ileana Boccuzzi