Il Tribunale Regionale Amministrativo della Regione Campania, sezione V, accoglie il ricorso rivolto avverso il provvedimento che dispone la rimozione dei rifiuti abbandonati al’interno dell’area di cui i ricorrenti sono proprietari. Infatti, come la giurisprudenza ha evidenziato, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino.
Se non viene individuato l’elemento soggettivo del dolo o della cokpa, il proprietario di un terreno non può rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di riufiuti sulla propria areaTAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 9 giugno 2009, n. 3159
09.06.2009