Se non viene individuato l’elemento soggettivo del dolo o della cokpa, il proprietario di un terreno non può rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di riufiuti sulla propria areaTAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 9 giugno 2009, n. 3159

09.06.2009

Il Tribunale Regionale Amministrativo della Regione Campania, sezione V, accoglie il ricorso rivolto avverso il provvedimento che dispone la rimozione dei rifiuti abbandonati al’interno dell’area di cui i ricorrenti sono proprietari. Infatti, come la giurisprudenza ha evidenziato, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino.

a cura di Laura De Vito