Nel corpo del cd. decreto  legge anti-crisi (d.l. 185/2008), approvato dal Consiglio dei Ministri  il 28 novembre 2008 e pubblicato sul supplemento ordinario della  Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2008, n. 280, recante “Misure urgenti  per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, impresa e per  ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”, è  stato introdotto l’art. 20 rubricato “Norme straordinarie per la  velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del  quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di  contenzioso amministrativo”, in nome delle “particolari ragioni di  urgenza connesse con la contingente situazione economico finanziaria del  Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti,  compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole”. 
Tale  disposizione, convertita nella l. n. 2/2009, contiene, nei commi 8 e  8bis, una vera e propria manovra di accelerazione dei processi  amministrativi relativi agli “investimenti pubblici di competenza  statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare  riferimento agli interventi programmati nell’ambito del Quadro  Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per  lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni  occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni  assunti a livello internazionale”, dettando nuove disposizioni  processuali in materia di appalti pubblici che si pongono accanto al  rito già speciale disegnato dagli artt. 23bis della l. n. 1034/1971 (L.  Tar) e 245 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). 
Ma  l’aspetto peculiare della normativa speciale introdotta con la legge di  conversione del decreto è dato dai problemi di compatibilità con la  direttiva 2007/66/CE. Ciò vale in particolare per l’art. 20 del d.l. 185  del 2008. 
Infatti, è evidente la dicotomia tra la direttiva ricorsi  ed il comma 8bis della normativa in esame, secondo il quale “Per la  stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica  il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 11, comma 10, del  codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Per effetto di tale  disposizione viene dunque espressamente abolito, per i contratti  diretti all’attuazione degli investimenti pubblici, l’obbligo dello  standstill period tra la data dell’aggiudicazione e la conclusione del  contratto previsto dall’art. 2bis della direttiva ricorsi, a cui si  aggiunge l’omissione dell’ulteriore standstill tra la presentazione del  ricorso e la decisione di esso, previsto dall’art. 2, co. 3. 
Altre  previsioni in odore di incompatiblità con l’ordinamento comunitario sono  contenute nel co. 8 dell’art. 20, in virtù del quale “I provvedimenti  adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati  a mezzo fax o posta elettronica all’indirizzo da essi indicato.  L’accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni  dall’invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la  notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo  regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo  è di trenta giorni dalla comunicazione o dall’avvenuta conoscenza,  comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il Tar  entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del  ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata  attestazione dell’ufficiale giudiziario che il ricorso è stato  consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va  depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti  si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso  principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso  incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e  termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono  essere proposti entro dieci giorni dall’accesso agli atti e vanno  notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso  principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro  15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti  diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in  udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di  cui all’articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.  Le misure cautelari e l’annullamento dei provvedimenti impugnati non  possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli  effetti del contratto già stipulato, e, in caso di annullamento degli  atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il  risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per  equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non  può comunque eccedere la misura del decimo dell’importo delle opere che  sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato  aggiudicatario, in base all’offerta economica presentata in gara. Se la  parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa  grave si applicano le disposizioni di cui all’articolo 96 del codice di  procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente  articolo, si applica l’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.  1034 e l’articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e  successive modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 
I  profili principali del nuovo processo superaccelerato si possono  sintetizzare nei seguenti punti: 
– riduzione notevole dei termini  processuali (oltre a dimezzare quelli di proposizione del ricorso  principale, si riducono a soli dieci giorni dall’accesso agli atti  quelli per la proposizione di motivi aggiunti e, analogamente, a dieci  giorni dalla notifica del ricorso principale quelli per la proposizione  del ricorso incidentale); 
– redazione della sentenza in forma  semplificata (generalizzando così anche per le controversie più  complesse uno strumento introdotto per le azioni manifestamente  inammissibili, improcedibili, fondate o infondate); 
– resistenza del  contratto all’annullamento degli atti di aggiudicazione (nel caso di  annullamento degli atti amministrativi presupposti è preclusa la  reintegrazione in forma specifica, per cui la tutela è ridotta al  risarcimento per equivalente, mentre la direttiva n. 66/2007 fissa la  regola della cessazione degli effetti del contratto, ammettendo,  all’art. 2quinquies, deroghe che comunque impongono l’applicazione di  sanzioni alternative ulteriori al risarcimento del danno); 
–  limitazione ex lege della misura del danno risarcibile (mentre secondo  la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quantificazione del danno  deve tenere conto del principio di effettività e di adeguatezza, e deve  ricomprendere anche il lucro cessante e le occasioni di profitto  sfumate); 
– introduzione esplicita della pregiudiziale  amministrativa. 
Rimangono dubbi interpretativi e perplessità anche  sulla disciplina dell’accesso, sulla notificazione e sulla fissazione  dell’udienza di merito.
Decreto anti-crisi e nuovo processo “superaccelerato” in materia di opere pubbliche.
13.05.2009