L’interesse comunitario funge da criterio di priorità per l’esame delle denunce concorrenziali

30.04.2009

Corte di Giustizia, sentenza 23 aprile 2009, in tema di concorrenza, importanti disfunzioni del mercato comune, mancanza di interesse comunitario, (causa C-425/07, AEPI, Commissione Europea).

Con il giudizio di impugnazione il ricorrente, una società per azioni che svolge la propria attività nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in ambito musicale greco, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Primo grado con la quale quest’ultimo ha dichiarato infondato il ricorso proposto volto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente in merito ad una violazione degli articoli 81 e 82 CE commessa dagli organismi greci di gestione collettiva di diritti vicini ai diritti d’autore nel campo della musica.
La Corte di Giustizia, esaminati i motivi di diritto, respinge l’impugnazione chiarificando nelle sue conclusioni i compiti spettanti alla Commissione, al Tribunale di Primo grado nella materia specifica della concorrenza e le nozioni di “mancanza di interesse comunitario” e di “importanti disfunzioni nel mercato comune”.
Riproducendo quanto già aveva affermato il Tribunale in primo grado, la Corte afferma che la Commissione è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza disponendo, a tal fine, di un potere discrezionale nel trattare le denunce che le vengono presentate. Infatti, nel momento in cui la Commissione decide di accordare diversi livelli di priorità alle denunce di cui è investita, essa può stabilire l’ordine in cui queste saranno esaminate e far riferimento all’interesse comunitario di una determinata pratica come criterio di priorità. A tal fine, la Commissione, per valutare l’interesse comunitario, deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale, mettendo a confronto la rilevanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie. Il Tribunale, da parte sua, ha il compito di verificare se dalla decisione controversa risulti che la Commissione ha proceduto ad una siffatta ponderazione attraverso una attenta valutazione dei fatti e non dei motivi di diritto, questioni che spettano solamente alla Corte di Giustizia nell’ambito di un giudizio di impugnazione.
Al motivo di impugnazione eccepito dalla società ricorrente volto a riconoscere un pregiudizio concorrenziale nel mercato comune commesso dagli organismi greci, la Corte sottolinea la distinzione tra le nozioni di pregiudizio al commercio intracomunitario e di importanti disfunzioni nel mercato comune.
Dalla lettura degli artt. 81 CE e 82 CE emerge che questi sono applicabili alle intese restrittive della concorrenza, nonché agli abusi di posizione dominante solo se tali intese e abusi possano pregiudicare il commercio intracomunitario. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri funge così da criterio di delimitazione tra l’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, e quello del diritto nazionale della concorrenza. Se la violazione addotta non pregiudica il commercio intracomunitario, o lo pregiudica solo in misura irrilevante, come nel caso di specie in cui tutte le parti coinvolte nella vicenda hanno sede ed esercitano la loro attività in Grecia, il diritto comunitario della concorrenza non si applica.
Quanto, invece, alla nozione di “importanti disfunzioni nel mercato comune”, essa può costituire uno dei criteri di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della Commissione che deve valutare, in ciascun caso di specie, la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e della persistenza dei loro effetti.
In conclusione, afferma la Corte, il Tribunale ha giustamente respinto il ricorso in ragione della mancanza di elementi concreti che dimostrassero l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune.

a cura di Ileana Boccuzzi