La normativa comunitaria non impedisce la diffusione a fini di lucro e giornalistici di dati fiscali, purché considerati pubblici dalla normativa nazionale

25.03.2009

Corte di Giustizia, sentenza 16 dicembre 2008 (causa C- 73/07, Mediatore per la tutela dei dati e Commissione per la tutela dei dati finlandesi, c/ società Satakunnan).

La Corte di Giustizia, in pronuncia pregiudiziale, esamina l’interpretazione della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi dell’art. 3 della legge finlandese sulla pubblicità e riservatezza dei dati fiscali, i dati fiscali sono considerati pubblici e chiunque ha il diritto di accedere ai documenti pubblici fiscali in possesso delle autorità tributarie. E’ posto, invece, in discussione dal giudice del rinvio il successivo trattamento di tali dati.
La Corte afferma che l’attività consistente nel raccogliere dati sul reddito da lavoro e da capitale nonché sul patrimonio di persone fisiche da documenti pubblici delle autorità tributarie ai fini della loro pubblicazione, nel cederli sotto forma di CD-ROM perché siano utilizzati a fini commerciali, nel trattarli nell’ambito di un servizio di SMS deve essere considerata come trattamento di dati personali. Rispondendo alla seconda questione, l’art. 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che le attività sopra menzionate, relative a dati provenienti da documenti che sono pubblici secondo la normativa nazionale, devono essere considerate attività di trattamento di dati personali esercitate “esclusivamente a scopi giornalistici”, qualora la loro unica finalità consista nella divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni, idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato, che spetta valutare al giudice nazionale. La direttiva in questione, infatti, propone una conciliazione tra il diritto fondamentale della vita privata, riguardo il trattamento di dati, e il diritto fondamentale della libertà di espressione. A tal proposito, è da rilevare che il fatto che una pubblicazione di dati a carattere pubblico sia connessa ad uno scopo di lucro non esclude a priori che possa essere considerata come un’attività esclusivamente a scopi giornalistici.
Di conseguenza, la Corte risponde alla terza questione sollevata, nel senso che l’art. 17 della direttiva, sulla “Sicurezza dei trattamenti”, non osta alla pubblicazione di dati che sono stati rilevati a scopi giornalistici e alla loro cessione a fini commerciali. Infine, le attività di trattamento di dati personali, riguardanti archivi delle pubbliche autorità di dati personali che comprendono solo informazioni già pubblicate in quanto tali nei media, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

a cura di Ileana Boccuzzi