La normativa comunitaria non impedisce ai lavoratori che non sono sindacalizzati e ai lavoratori con contratto temporaneo di avvalersi degli strumenti di tutela propri del lavoratore

25.03.2009

Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008 (causa C-306/07, R. Andersen, Comune di Slagelse)

La domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata davanti alla Corte, si fonda sull’interpretazione dell’art. 8, n. 1 e 2 della direttiva 91/533, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o rapporto di lavoro. In virtù della citata disposizione, gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico le misure necessarie per consentire a qualsiasi lavoratore, che si ritenga leso dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva, di difendere i propri diritti in via legale. L’accesso alle vie di ricorso può essere subordinato alla previa messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e all’assenza di risposta del datore entro un termine di quindici giorni dalla messa in mora. Secondo il comma 2 del suddetto articolo, la formalità della messa in mora non può in alcun modo essere richiesta dal lavoratore che ha un contratto o rapporto di lavoro temporaneo, né per il lavoratore che non è coperto da un contratto collettivo.
A tal riguardo, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l’art. 8 in questione osta ad una normativa nazionale secondo cui un contratto collettivo nazionale, che garantisce la trasposizione della direttiva, è applicabile ad un lavoratore che non sia membro di alcuna organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo. A tale proposito, la Corte prende in considerazione l’art. 9 della direttiva in virtù del quale gli Stati membri possono affidare alle parti sociali (in questo caso l’accordo KTO) il compito di attuare le disposizioni necessarie per realizzare la trasposizione della direttiva; una facoltà, però, che non dispensa gli Stati dall’obbligo di garantire che tutti i lavoratori fruiscano della tutela loro conferita dalla direttiva, poiché la garanzia statale deve intervenire in tutti i casi in cui manchi un’altra tutela effettiva e, in particolare, qualora tale mancanza di tutela sia dovuta alla circostanza che i lavoratori in questione non fanno parte di un sindacato. A conferma di tali considerazioni, la direttiva in esame non impedisce ad un lavoratore, che non è membro di un’organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo che attua le disposizioni della direttiva, di accedere, per questa sola ragione, alla totale tutela offerta dalla direttiva.
Riguardo alla seconda questione sollevata, la Corte risponde che la circostanza che una persona non faccia parte di un’organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo non ha di per sé l’effetto di sottrarre tale persona alla copertura giuridica conferita dal contratto in questione, in quanto l’obiettivo principale della direttiva è quello di migliorare la tutela dei lavoratori, volta ad una precisa informazione sugli elementi essenziali del contratto o del loro rapporto di lavoro. Il contratto collettivo che traspone la direttiva può essere invocato da tutti i lavoratori ai quali esso si applica, indipendentemente dal fatto che siano membri di un’organizzazione firmataria di tale contratto.
Nell’ultima questione, la Corte dichiara che l’espressione “contratto o rapporto di lavoro temporaneo” deve essere interpretato nel senso che la direttiva prende in considerazione contratti e rapporti di lavoro di breve durata. In assenza di norme adottate a tal fine dalla normativa di uno Stato membro, spetta ai giudici nazionali stabilire tale durata in relazione alle attività specifiche. Detta durata deve tuttavia essere fissata in modo da garantire l’effettiva tutela dei diritti di cui si avvalgono i lavoratori in base alla citata direttiva. L’eccezione prevista dal legislatore comunitario, al n. 2 dell’art. 8, mira ad evitare che il ricorso diretto ad ottenere la messa in mora possa trasformarsi in una formalità eccessiva, rendendo difficoltoso l’accesso giurisdizionale al lavoratore interessato, vista la breve durata del contratto.

a cura di Ileana Boccuzzi