La procedura di V.I.A. pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di un intervento, è stata considerata da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotata di autonomia, in quanto destinata a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero, come nel caso di specie, cittadini residenti in loco
Gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessatiCons. Stato Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213
03.03.2009