La corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, sollevata, in riferimento agli att. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Appare di tutta evidenza l’eterogeneità tra la fattispecie che configura il reato di reingresso dello straniero già espulso ai sensi del precedente comma 5-ter, e quella, posta a raffronto, dell’art. 14, comma 5-ter, dello stesso decreto legislativo, che configura il reato di indebita inosservanza all’ordine di questore di allontanarsi dal territorio nazionale. Nell’un caso (art. 14, comma 5-ter) si è di fronte ad un comportamento di tipo omissivo, poiché lo straniero, raggiunto dalla intimazione del questore a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non ottempera all’ordine; nell’altro caso (art. 14, comma 5-quater) lo straniero, già resosi inottemperante all’ordine di allontanamento del questore e successivamente espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera, rientra illegalmente nel territorio dello Stato, vanificando gli effetti dell’attività amministrativa e giudiziale culminata con il suo allontanamento.
La scelta del legislatore di riconoscere efficacia giustificativa, per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal questore, a situazioni ostative diverse dalle esimenti di carattere generale, trova fondamento nella peculiarità di tale forma di espulsione, la cui esecuzione è affidata allo straniero medesimo, e la cui adozione è consentita solo quando non sia possibile l’accompagnamento coattivo alla frontiera, eventualmente preceduto dal trattenimento dell’interessato in un centro di identificazione e di espulsione (sentenza n. 5 del 2004).