Maggiorazione a favore di ex combattenti – Corte costituzionale, 5 dicembre 2008, n. 401

05.12.2008

La corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
Il beneficio oggetto della normativa in scrutinio non è predisposto al fine di rendere congrua la prestazione previdenziale in relazione alle necessità degli aventi diritto alla medesima – finalità cui sopperiscono istituti diversi, quali la rivalutazione e la integrazione al minimo – bensì a fornire agli appartenenti a determinate categorie, ritenuti meritevoli di una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione.
Inoltre, fino al momento della maturazione della pensione nessun diritto nasce in capo al soggetto, anche se egli appartiene a una delle categorie che il legislatore, in considerazione di pregresse vicende, ha voluto beneficiare. Se il legislatore avesse voluto riconoscere un autonomo diritto, avrebbe disposto l’immediata attribuzione periodica delle relative somme a tutti coloro che rientravano nelle categorie previste, in aggiunta alla retribuzione, indipendentemente dalla posizione previdenziale; né avrebbe stabilito la “perequazione” di detto beneficio, espressione che normalmente si riferisce ai trattamenti di quiescenza.
La subordinazione dell’acquisizione del diritto di cui si tratta alla maturazione del diritto a pensione e la sua inclusione in quest’ultima a tutti gli effetti fa sì che non sia irragionevole la disposizione censurata là dove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio. A tal proposito, occorre ribadire i principi secondo i quali lo scorrere del tempo e la collocazione in esso dei fatti giuridici possono legittimare una diversa modulazione dei rapporti che ne scaturiscono.

Corte costituzionale, 5 dicembre 2008, n. 401  (doc 54Kb)

a cura di Vincenzo Antonelli


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