La vigilanza sull’attività di accertamento tributario

03.12.2008

La Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, nella deliberazione n. 8/2010/G del 5 maggio 2008 ha concluso l’indagine concernente la “Vigilanza sull’attività di accertamento tributario” di competenza del Servizio centrale degli ispettori tributari (Se.c.i.t.).
Secondo la Corte dei conti, è essenziale che, unitamente ad una funzione generale di “governance” dell’intero sistema tributario e fiscale, venga mantenuta la presenza di un organismo esterno alle amministrazioni operative che, in posizione di “terzietà”, possa verificare che l’attività di controllo e di accertamento posta in essere dalla Guardia di finanza e dagli uffici sia nel merito legittima, corretta ed efficace agli effetti del rafforzamento della lotta all’evasione fiscale e, più in generale, dell’accountability della gestione del sistema impositivo. La mancanza o lo stravolgimento del sistema di vigilanza, infatti, finirebbe con il riflettersi in una sostanziale marcata limitazione della credibilità e dell’efficacia proprio della strategia di contrasto all’evasione fiscale.
Purtroppo, esattamente un mese dopo la deliberazione della Corte dei conti n. 8/2010/G del 5 maggio 2008, con l’art. 45, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 il legislatore, in luogo del rafforzamento delle attribuzioni del Se.c.i.t., come proposto dalla Corte, ha scelto la strada della soppressione. Secondo l’art. 45 del citato decreto legge n. 112 del 2008, infatti, “il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e (…) le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero” .
L’attività di accertamento tributario resto così affidato alle Agenzie delle entrate, con esclusione di ogni organismo esterno a queste che ne controlli l’operato in posizione di terzietà.

a cura di Antonio Leo tarasco


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