Nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del Senato del 19 novembre 2008, nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (A.S. 1152) il sen. Legnini (Pd) ha effettuato un richiamo al regolamento circa i criteri di ammissibilità delle proposte di emendamento ai disegni di legge di conversione.
In particolare, ha ricordato le differenze dall’impostazione presente alla Camera dei deputati, ove l’art. 96-bis del regolamento prevede l’ammissibilità dei soli emendamenti strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Al Senato, invece è assente una norma analoga e vale in via generale la clausola dell’art. 97, comma 1, del regolamento che prescrive l’inammissibilità degli emendamenti estranei all’oggetto della discussione.
Inoltre, ha menzionato la rilevanza “ordinamentale” delle disposizioni della legge n. 400 del 1988 concernenti l’omogeneità dei decreti-legge, riconosciuta dal Presidente della Repubblica in occasione del rinvio alle Camere della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4.
Infine, ha sottolineato la novità interpretativa introdotta dalla recente sentenza n. 171 del 2007 della Corte costituzionale, intervenuta a censurare la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti legge, auspicando che anche da questo ulteriore arresto giurisprudenziale potessero venire interpretazioni evolutive della prassi del Senato in senso limitativo dell’emendabilità dei disegni di legge di conversione.
Nella seduta antimeridiana dell’Assembla del giorno successivo, 20 novembre 2008, il Presidente del Senato ha risposto alle obiezioni sollevate dal sen. Legnini, opponendo l’inesistenza di una prassi che consentisse di dichiarare improponibili emendamenti approvati dalla Commissione di merito a disegni di legge di conversione di decreti-legge. Inoltre, l’impossibilità di dichiarare improponibili già approvati in Commissione viene motivata dalla Presidenza anche in considerazione della difformità che ne deriverebbero fra tali emendamenti e quelli successivamente presentati in Assemblea da parlamentari sia dell’opposizione che della maggioranza, nonché creerebbe un precedente di intervento retroattivo riflettendosi sulle deliberazioni già assunte dalla Commissione. Di conseguenza, la Presidenza opta per non procedere alle dichiarazioni di improponibilità sollecitate dal sen. Legnini.
Per il futuro dei lavori, e con particolare riferimento alla sessione di bilancio, la Presidenza esprime una “forte raccomandazione” ai Presidenti delle Commissioni in ordine ad un puntuale vaglio di ammissibilità degli emendamenti a decreti-legge anche sotto il profilo richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale circa la necessaria coerenza per materia con il testo. La Presidenza si riserva di valutare tali emendamenti con l’opportuno rigore, e di dichiararne se del caso l’improponibilità, qualunque sia la loro provenienza, dunque anche se approvati in Commissione o proposti dal Governo.
Qual è il seguito parlamentare, al Senato, delle sentenze Corte cost. nn. 171 del 2007 e 128 del 2008 sull’emendabilità dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge?
28.11.2008