I principi di trasparenza e parità di trattamento dell’evidenza pubblica possono non applicarsi ai contratti di concessioni

27.11.2008

Corte di Giustizia, sentenza 13 novembre 2008 (causa C-324/07, Coditel Braband e Comune d’Uccle)

La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata alla Corte di Giustizia si fonda sull’interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, ossia dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché dell’obbligo di trasparenza.
La causa in questione ha ad oggetto un contratto di concessione di servizi pubblici tra un Comune e una società cooperativa intercomunale; tali fattispecie contrattuali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Senza quindi comportare un obbligo di far ricorso ad una gara, l’obbligo di trasparenza impone all’autorità concedente di assicurare, a favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura delle concessioni di servizi pubblici alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
L’applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE e, di conseguenza, della direttiva è tuttavia esclusa se, al tempo stesso, il controllo esercitato sull’ente concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e se il detto ente realizza la parte più importante della sua attività con l’autorità o le autorità che la detengono.
Per valutare se un’autorità pubblica concedente eserciti sull’ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario effettuare un esame da cui risulti che l’ente concessionario è soggetto a un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni e gli obiettivi strategici.
La Corte di Giustizia delibera che gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità nonché l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano a che un’autorità pubblica assegni, senza bandire una gara d’appalto, una concessione di servizi pubblici a una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, dal momento che dette autorità pubbliche esercitano su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società in parola svolge la parte essenziale della sua attività con dette autorità pubbliche.
Tenendo ferme queste condizioni, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest’ultima può, per poter essere qualificato come analogo a quello che esse esercitano sui propri servizi, essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente a maggioranza.

a cura di Ileana Boccuzzi